COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 51 del 5/05 /2003 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico: A.S. Valverde e calciatori Scuderi Alessandro, Siciliano Giovanni, e Ponzio Stefano (tutti tesseati con Società Real Puntese) – per violazione art. 1 C.G.S. in riferimento all’art. 40 N.O.I.F. – Proc. n° 371/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 51 del 5/05 /2003 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico: A.S. Valverde e calciatori Scuderi Alessandro, Siciliano Giovanni, e Ponzio Stefano (tutti tesseati con Società Real Puntese) – per violazione art. 1 C.G.S. in riferimento all’art. 40 N.O.I.F. – Proc. n° 371/A – Con nota dell’8.4.2004 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito a questa Commissione Disciplinare la Società ed i calciatori in oggetto, per avere la prima utilizzato i secondi in alcune gare di Campionato, malgrado questi fossero tesserati per altra Società, la Real Puntese. Contestato ritualmente l’addebito e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 20.4.2004, celebrata nella contumacia dei deferiti, la Commissione Disciplinare osserva quanto segue: Il presente deferimento è fondato e va accolto. Infatti dall’accertamento curato da questa Decidente è emerso che i calciatori Scuderi Alessandro, Siciliano Giovanni e Ponzio Stefano, sono stati effettivamente utilizzati dalla Società Valverde, senza essere per questa tesserati. In particolare i calciatori in argomento risultano inseriti, a volte contemporaneamente, nelle distinte gare presentate dalla Società deferita ai direttori delle gare da questa disputate contro il Tremestieri l’8.2.2004, il Victoria il 15.2.2004, il San Gregorio il 21.2.2004, l’Aci S.Filippo il 29.2.2004, l’Aci Castello il 13.3.2004, il Santa Venerina il 20.3.2004, il Real Aci il 28.3.2004. E’stato altresì accertato che i calciatori in argomento non avevano titolo a partecipare alle sopra menzionate gare perché tutt’ora tesserati per la Real Puntese; Poiché detto comportamento configura la responsabilità della Società e dei tesserati deferiti ex art. 1 , C.G.S. in riferimento all’art. 40, N.O.I.F., questa Decidente non può non applicare le sanzioni di rito, meglio indicate in dispositivo, aggravate nella misura in considerazione della reiterazione della condotta oggi censurata P.T.M. La Commissione Disciplinare DELIBERA: di infliggere alla Società Valverde l’ammenda di Euro 1.000,00; di infliggere ai calciatori Scuderi Alessandro, Siciliano Giovanni e Ponzio Stefano, tutti tesserati per la Società Real Puntese la squalifica per ciascuno di essi a tutto il 31 Dicembre 2004; Si comunichi alle parti interessate, a cura del Comitato.
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