COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 56 del 9/06/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. SUTERA – (avverso squalifiche calciatori Lipari Enrico al 30.11.2004; Minnella Antonino per 5 gare; Grizzanti Maurizio per 4 gare; Di Carlo Giuseppe per 3 gare – GARA NUOVA VILLASETA/SUTERA del 23.5.2004 – TORNEO MANCUSO – C.U. n° 54 del 26.5.2004) – Proc. n° 396/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 56 del 9/06/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. SUTERA – (avverso squalifiche calciatori Lipari Enrico al 30.11.2004; Minnella Antonino per 5 gare; Grizzanti Maurizio per 4 gare; Di Carlo Giuseppe per 3 gare – GARA NUOVA VILLASETA/SUTERA del 23.5.2004 – TORNEO MANCUSO – C.U. n° 54 del 26.5.2004) – Proc. n° 396/A – Con appello ritualmente proposto la Pol. Sutera ha chiesto la riforma delle sanzioni in oggetto, assumendo la totale estraneità dei tesserati dai fatti loro ascritti, sia le eccessività delle squalifiche perchè non rispondenti a quanto ai predetti realmente ascrivibile; La Commissione Disciplinare, attesa la richiesta di audizione formulata dall’appellante, ha fissato la sua per la sua escussione l’udienza dibattimentale e decisionale dell’8.6.2004, alla quale si è presentato il suo legale rappresentante, che ha sostanzialmente insistito nei motivi di appello. Ciò premesso, nel merito, la Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara osserva che non vi è dubbio che dal rapporto dell’arbitro si evidenzia che i tesserati Lipari, Di Carlo, Minnella e Grizzanti hanno posto in essere condotte antiregolamentari nei confronti del direttore di gara. In particolare, si evince incontestabilmente che: il Sig. Lipari ha stretto la mano all’arbitro con intensità inusuale, indirizzandogli frasi offensive; il Minnella tentava di aggredirlo senza riuscirvi per l’intervento dei compagni di squadra e lo insultava; il Di Carlo ed il Grizzanti gli indirizzavano frasi dal contenuto offensivo. Nei limiti di quanto sopra, pertanto, vanno adeguatamente censurate le predette condotte, in quanto il fatto che tutti i calciatori in oggetto si sono astenuti dal malmenare l’arbitro, malgrado il loro atteggiamento potesse indurre a ritenere il peggio, è sintomatico che i tesserati non avevano alcuna volontà aggressiva, ma soltanto hanno manifestato l’intenzione di dare vita a vibranti proteste, comunque non consentite dall’ordinamento federale. Per le superiori premesse, atteso che dal medesimo referto arbitrale non è dato rilevare né l’intensità della stretta di mano, né la gravità dei singoli comportamenti oggi all’esame, ritiene questa Decidente che i calciatori in oggetto debbano rispondere soltanto delle seguenti violazioni: Lipari Enrico “per contegno offensivo ed estremamente irriguardoso nei confronti dell’arbitro”; Di Carlo Giuseppe, Minnella Antonino e Grizzanti Maurizio “per avere rivolto frasi offensive all’arbitro”; Alla luce di quanto su esposto, ritiene questa Decidente che l’appello proposto dalla Pol. Sutera vada parzialmente accolto, limitatamente alla chiesta riduzione delle sanzioni; P.T.M. DELIBERA: in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto: di squalificare il calciatore Lipari Enrico a tutto il 30.9.2004; di squalificare i calciatori Di Carlo Giuseppe, Minnella Antonino e Grizzanti Maurizio per tre gare; di accreditare la tassa di Euro 104,00, versata.
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