COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 59 del 29/06/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. TORRENOVESE (ME) – (avverso squalifiche calciatori Triscari Giuseppe fino al 30.06.2005, Catalfamo Bartolo fino al 31.12.2008, Rai Mohamed fino al 30.06.2008, Scolaro Alessio fino al 30.06.2007, Lanza Cariccio Giuseppe fino al 15.10.2004 – GARA S.GREGORIO/TORRENOVESE del 30.05.2004 – FINALE COPPA SICILIA) – Proc. n. 401/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 59 del 29/06/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. TORRENOVESE (ME) – (avverso squalifiche calciatori Triscari Giuseppe fino al 30.06.2005, Catalfamo Bartolo fino al 31.12.2008, Rai Mohamed fino al 30.06.2008, Scolaro Alessio fino al 30.06.2007, Lanza Cariccio Giuseppe fino al 15.10.2004 – GARA S.GREGORIO/TORRENOVESE del 30.05.2004 – FINALE COPPA SICILIA) – Proc. n. 401/A Con appello ritualmente proposto la Società Pol. Torrenovese fornisce una propria versione dei fatti, chiedendo l’annullamento della squalifica inflitta a Rai Mohamed e Scolaro Alessio e la riduzione delle altre sanzioni irrogate, in quanto sproporzionate; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, sentito il rappresentante della Società appellante e acquisito supplemento di referto, osserva quanto segue: 1) Come riferito dalla stessa appellante i fatti oggetto della procedura disciplinare appaiono certamente riprovevoli e sanzionabili; 2) Tali fatti non hanno tuttavia prodotto più gravi conseguenze, come acquisito in sede di audizione del Direttore di gara, talchè si ravvisa la possibilità di una riforma delle sanzioni, come appresso; 3) Meno grave appare la condotta sanzionata al Rai Mohamed, pur se in questo e nel caso dello Scolaro non è accoglibile la richiesta di annullamento, posto che il Direttore di gara ne ha confermato l’individuazione e le relative aggressioni subite; 4) Per quanto attiene i provvedimenti degli altri tesserati oggetto di sanzione, questa Decidente si esprime come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di determinare le squalifiche a carico di Catalfamo Bartolo fino al 31.12.2006; a carico di Rai Mohamed fino al 30.06.2006; a carico di Scolaro Alessio fino al 30.06.2006; di confermare le squalifiche a carico di Lanza Cariccio Giuseppe e Triscari Giuseppe; senza addebito di tassa
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