COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 59 del 29/06/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento a carico della Società Pol. Aci S.Antonio (CT) per violazione art. 43 N.O.I.F. e art. 1 C.G.S. – Proc. n. 398/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 59 del 29/06/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento a carico della Società Pol. Aci S.Antonio (CT) per violazione art. 43 N.O.I.F. e art. 1 C.G.S. – Proc. n. 398/A Con nota del 27 Maggio 2004, debitamente comunicata alla Società interessata, la Presidenza del Comitato Regionale Sicilia L.N.D., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che la Società in epigrafe indicata non ha ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43 delle N.O.I.F., sebbene ne avesse affermato l’avvenuto rispetto di detto obbligo contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori. L’accertamento dei mancanti certificati di idoneità agonistica sportiva interessa n. 45 calciatori; Conseguentemente la predetta Società è stata deferita a questa Commissione Disciplinare per i provvedimenti di rito. Dato atto della ritualità del deferimento in esame; tenuto conto che lo stesso trova legittimazione da verifiche documentali curate; Preso atto che all’udienza decisionale dell’8.06.2004, debitamente comunicata alla parte interessata la stessa non si è presentata; Sancita la responsabilità della Società deferita per la violazione ascrittale; Tenuto conto della legge n. 36 del 30.12.2000 D.M. 18.02.1982; DELIBERA: di infliggere alla Società Pol. Aci S.Antonio l’ammenda di Euro 1350,00.
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