COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°11 DEL 3/09/2003– PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Decisioni del Giudice Sportivo COPPA ITALIA Promozione Gara PETROSINO – CALATAFIMI DON BOSCO del 31/ 8/ 2003 0-0; Reclamo Petrosino.
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N°11 DEL 3/09/2003– PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT
Decisioni del Giudice Sportivo
COPPA ITALIA Promozione
Gara PETROSINO - CALATAFIMI DON BOSCO del 31/ 8/ 2003
0-0; Reclamo Petrosino.
Con reclamo ritualmente proposto la Societa' Petrosino segnala la posizione irregolare del calciatore De Luca Dario (22/9/1971) schierato dalla Societa' Calatafimi Don Bosco sebbene squalificato;
Esaminati gli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni accertamenti, si osserva che:
Il calciatore De Luca Dario risulta colpito da provvedimento disciplinare di squalifica per una gara per recidivita' in ammonizione relativamente alla gara di Coppa Sicilia Vita/Valderice del 4.12.2002, provvedimento pubblicato sul C.U. n° 29 dell'11.12.2002 e ribadito sul C.U. n° 5 del 30/7/2003;
Il predetto calciatore, ora in forza alla Societa' Calatafimi Don Bosco partecipante alla Coppa Italia Promozione, era tenuto a scontare la suddetta sanzione in tale manifestazione, così come previsto dal combinato disposto degli artt. 14, commi 10, punti 1 e 3, e 17, comma 6, del C.G.S.;
Per quanto sopra, il calciatore De Luca Dario non aveva titolo a partecipare legittimamente alla gara di cui trattasi;
Visto l'art. 12, comma 5, del C.G.S.;
Si delibera:
Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Petrosino infliggendo alla Societa' Calatafimi Don Bosco la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3 e l'ammenda di 103,00 Euro, nonche' l'esclusione della stessa dal prosieguo della manifestazione;
Di infliggere al dirigente accompagnatore della Societa' Calatafimi Don Bosco, sig. Adamo Mario la sanzione dell'inibizione fino al 30/9/2003;
Di infliggere al calciatore della Societa' Calatafimi Don Bosco, De Luca Dario una ulteriore giornata di squalifica;
Di non addebitare la tassa reclamo alla Societa' Petrosino stante l’accoglimento dello stesso.