COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°30 dell’ 11/12/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Campionato di Eccellenza gara del 7/12/2003 LICATA – SPAR CALCIO

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°30 dell’ 11/12/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Campionato di Eccellenza gara del 7/12/2003 LICATA - SPAR CALCIO Sospesa al 37' del s.t. Esaminati gli atti ufficiali e considerato che gli stessi hanno valenza privilegiata di prova in riferimento alla gara, si rileva che, al 37' del s.t., dopo un provvedimento tecnico assunto dall'arbitro su segnalazione di un A.A,, gli stessi venivano fatti oggetto di intemperanze da parte di tesserati e sostenitori della Società Licata; in particolare, questi ultimi si introducevano sul terreno di giuoco, dopo avere scavalcato la rete di recinzione, e colpivano il direttore di gara con un violento calcio al ginocchio destro e con pugni in varie parti del corpo ed un A.A. con una pedata al basso ventre ed altra al polpaccio destro ed ancora con un pugno alla nuca; A tal punto l'arbitro, non più nelle condizioni psicofisiche atte alla prosecuzione della direzione della gara, decideva di sospendere definitivamente la stessa; Gli ufficiali di gara colpiti si recavano poi presso un presidio ospedaliero ove venivano riscontrati, sia all'arbitro che all'A.A., traumi contusivi in varie parti del corpo repertati, rispettivamente, con prognosi di quattro e tre giorni s.c.; Pertanto, per quanto esposto in narrativa; Condivisa la decisione dell'arbitro di sospendere la gara; Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati sono pubblicati in altra parte del presente C.U.; Visto l'art. 12, comma 1, del C.G.S.; Si delibera: Di infliggere alla Società Licata la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e la squalifica del campo per quattro gare.
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