COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°30 dell’ 11/12/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Campionato di Seconda categoria gara del 30/11/2003 S.STEFANO – ALCARA

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°30 dell’ 11/12/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Campionato di Seconda categoria gara del 30/11/2003 S.STEFANO - ALCARA N.D.; Reclamo Pol. S.Stefano. Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 29 del 3/12/2003; Con reclamo ritualmente proposto la Societa' Pol. S.Stefano chiede che venga deliberata la ripetizione della gara in epigrafe, non disputata a causa della propria mancata presentazione; La reclamante fa rilevare di avere ricevuto il telegramma, con il quale veniva fissata la data di svolgimento della gara, in data successiva alla stessa; Esperiti gli opportuni accertamenti e considerato che la comunicazione con la quale la disputa della gara veniva fissata per il 30/11/2003 è stata effettivamente recapitata alla Societa' Pol. S.Stefano il giorno 1/12/2003 e che tale comunicazione non risulta essere stata pubblicata su alcun precedente C.U.; Considerato, quindi, che alcun addebito può muoversi nei confronti dello Societa' Pol. S.Stefano; Si delibera: Di accogliere il reclamo proposto dalla Societa' Pol. S.Stefano, ordinando la ripetizione della gara Pol. S.Stefano/Alcara; In quanto accolto non addebitare la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it