COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°30 dell’ 11/12/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. AVOLESE di Avola – (avverso decisione Giudice Sportivo – GARA AVOLESE/MONTEROSSO ALMO del 2.11.2003 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”E” – C.U. N. 26 DEL 12.11.2003) – Proc. n. 66/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°30 dell’ 11/12/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
A.S. AVOLESE di Avola - (avverso decisione Giudice Sportivo - GARA AVOLESE/MONTEROSSO ALMO del 2.11.2003 - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”E” - C.U. N. 26 DEL 12.11.2003) - Proc. n. 66/A
Con appello ritualmente proposto la Società appellante chiede l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo che, decidendo su richiesta della Società Monterosso Almo, ne respingeva il reclamo, ma infliggeva alla Società Avolese la penalizzazione di tre punti in classifica, adducendo in ordine al giudicato di primo esame vizi procedurali, ed , in via principale, carenze di motivi e fatti sanzionabili;
La Commissione Disciplinare, letto il gravame ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva:
Del tutto infondate appaiono le ragioni della Società appellante che lamenta asseriti vizi procedurali che inficierebbero la decisione del Giudice Sportivo, che, invece, si è pronunciato in maniera assolutamente rituale a fronte di un reclamo validamente proposto;
Nel merito, sostiene l’A.S. Avolese nei motivi depositati ed attraverso le spiegazioni rese in Commissione Disciplinare nella seduta del 2.12.2003 da suo legale rappresentante: che il giocatore Felice Giovanni si sarebbe, senza motivo adagiato sul terreno di giuoco, non risultando provato che lo stesso sia rimasto vittima di un lancio di oggetti provenienti da Tribuna;
che, in ogni caso, le conseguenze dell’infortunio sarebbero state simulate, come si deduce dal fatto che il giocatore si è recato al pronto soccorso, non immediatamente in esito all’incidente, ma dopo essersi fatto la doccia ed intrattenuto all’interno dello spogliatoio;
Tali motivazioni non possono essere del tutto condivise da questo Organo Decidente perché è verosimile che l’atleta Felice Giovanni, sostituito al 36’ del 2’ tempo, sia rimasto vittima di fatti da addebitare al comportamento dei tifosi locali, e pertanto, sarebbe rimasto colpito;
Di ciò ve ne è prova nel referto arbitrale, nel quale si da atto che il calciatore si mostrava dolorante dopo il presunto impatto con un oggetto proveniente dalla tribuna, anche nel certificato medico di Pronto Soccorso allegato, da cui risulta un trauma contusivo a carico del giocatore, subito dimesso;
Pertanto l’appello va respinto nel suo contenuto propositivo;
Ritiene, tuttavia, questa Commissione che gli elementi del fatto in esame, quali si deducono dagli atti di gara, devono indurre questa Decidente e ritiene che si verta nella ipotesi di particolare tenuità come disciplinata dal 1’ comma dell’ art. 12 C.G.S.;
Ed invero, la mancata descrizione nel referto arbitrale della dinamica attraverso cui è stato attinto il giocatore infortunatosi, unitamente in considerazione della circostanza che lo stesso, ancorchè sostituito, non si sia recato immediatamente al pronto soccorso, ma effettivamente sia stato refertato dopo che era trascorso un considerevole lasso di tempo dall’incidente di gioco, debbano far propendere per l’irrogazione di una più mite sanzione, nella specie quella di cui all’art. 13 punto e) del C.G.S.;
P.Q.M.
DELIBERA:
di respingere l’appello come sopra proposto e di irrogare all’A.S. Avolese, in luogo della penalizzazione di tre punti in classifica, la sanzione della squalifica di campo per una giornata ex art. 13 comma 1 lett. e) C.G.S.;
con addebito di tassa versata in ragione di Euro 104.
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