COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°30 dell’ 11/12/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. MARIAN STRASATTI di Marsala – (avverso decisione Giudice Sportivo merito GARA MARIAN STRASATTI/BONAGIA S.ANDREA DEL 9.11.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”H”) – Proc. n. 73/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°30 dell’ 11/12/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. MARIAN STRASATTI di Marsala - (avverso decisione Giudice Sportivo merito GARA MARIAN STRASATTI/BONAGIA S.ANDREA DEL 9.11.2003 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”H”) - Proc. n. 73/A Letto l’appello presentato dalla Società Marian Strasatti e con il quale la stessa “intende ricorrere alla decisione del Giudice Sportivo in merito alla partita disputatasi il 9.11.2003”, perché non risulterebbe regolare per irregolarità nella distinta consegnata dalla Società Bonagia in merito alla posizione di due calciatori. Tale situazione è stata messa per iscritto e consegnata al Direttore di gara come “preannuncio di reclamo”; 30.685 La Società odierna reclamante dopo tale segnalazione non ha, secondo il regolamento, formulato alcuna richiesta di declaratoria in odierna alla pretesa irregolarità, sopra segnalata, al Giudice di primo esame e lo stesso nel C.U. n. 26 del 12.11.2003, ha dato atto soltanto del risultato conseguito in campo; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara e l’atto proposto dalla Società ricorrente osserva: la Società A.S. Marian Strasatti “ricorre alla decisione del Giudice Sportivo” al quale, in ordine a tali situazioni, è demandato l’esame delle pretese irregolarità in presenza di un reclamo se in rito presentato dopo il “suo preannuncio”; Pertanto, alla presente Commissione ne è precluso l’esame perché non è stato adito il Giudice di primo grado; DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto; con addebito di tassa non versata di Euro 104.
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