COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°30 dell’ 11/12/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. VILLABATE (PA) – (avverso squalifica calciatore Ramacca Benedetto fino al 30.04.2004 ed inibizione dirigente Sansone Bruno fino al 31.12.2004 – GARA VILLABATE/SETTECANNOLI del 23.11.2003 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “A” – C.U. n° 28 del 26.11.2003) – Proc. n° 87/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°30 dell’ 11/12/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. VILLABATE (PA) – (avverso squalifica calciatore Ramacca Benedetto fino al 30.04.2004 ed inibizione dirigente Sansone Bruno fino al 31.12.2004 – GARA VILLABATE/SETTECANNOLI del 23.11.2003 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “A” – C.U. n° 28 del 26.11.2003) – Proc. n° 87/A Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente in ordine alle sanzioni comminate dal Giudice Sportivo per i tesserati indicati in epigrafe e con il quale si chiede, in ordine alla squalifica del calciatore Ramacca, il quale, secondo la tesi difensiva, non si sarebbe reso autore di quanto ascrittogli una pena commisurata al reale accadimento dei fatti ed, in subordine, una drastica riduzione della stessa “anche in dipendenza della giurisprudenza sportiva di questo Comitato”. In ordine alla squalifica inflitta al dirigente, sempre nelle proprie difese, la società appellante, pur ammettendone la colpevolezza, chiede anche per tale tesserato una rivisitazione del provvedimento ritenuto eccessivo rispetto a quanto accaduto e quindi una netta riduzione della squalifica comminata; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, osserva: I comportamenti tenuti dai tesserati sono evidenziati negli atti di gara in maniera chiara ed inequivocabile (anche nel rapporto del Commissario di campo) e non possono essere ricondotti, come la parte appellante sostiene nelle proprie difese, in atti diversi da quelli segnalati. 30.687 Tra l’altro questa Commissione fa presente che il comportamento tenuto dal dirigente Sig. Bruno Sansone è da attenzionare in maniera più evidente, poiché i dirigenti devono ed hanno l’obbligo di dare esempio a tutti i tesserati e/o calciatori, per mantenere le norme che regolano la disciplina sportiva; Tuttavia perché questi comportamenti tenuti dai tesserati non hanno avuto conseguenze successive, questa Commissione ritiene di determinare la squalifica come da dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di determinare la squalifica al calciatore Ramacca Benedetto (Pol. Villabate) fino al 29.2.2004 ed inibizione al dirigente Bruno Sansone (Pol. Villabate) fino al 30.9.2004, senza addebito di tassa non versata.
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