COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°30 dell’ 11/12/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. SPORTING MASCALUCIA (CT) – (avverso squalifica per 4 gare calciatore Rosignoli Giuseppe – GARA SPADAFORESE/SPORTING MASCALUCIA del 30.11.2003 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “B” – C.U. n° 29 del 3.12.2003) – Proc. 89/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°30 dell’ 11/12/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. SPORTING MASCALUCIA (CT) – (avverso squalifica per 4 gare calciatore Rosignoli Giuseppe – GARA SPADAFORESE/SPORTING MASCALUCIA del 30.11.2003 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “B” – C.U. n° 29 del 3.12.2003) – Proc. 89/A Con appello ritualmente proposto l’A.S. Sporting Mascalucia lamenta la particolare severità della punizione inflitta, in prime cure, al proprio calciatore Rosignoli Giuseppe sostenendo che lo stesso, dopo una serie di falli e offese subiti dai calciatori avversari durante la gara, ha reagito con un atto isolato ed istintivo non da giustificare, ma da comprendere e, pertanto, ne chiede una riduzione. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali ed esaminato il referto arbitrale e dell’A.A., osserva che le motivazioni addotte dalla Società appellante siano del tutto inconducenti perché non supportate da ciò che emerge chiaramente dal referto che denuncia lo sputo, il quale il Rosignoli attinge un calciatore avversario, sia in reazione ad un fallo subito, ma con un atto fortemente censurabile e gravemente spregevole nei confronti di chi lo subisce; P.Q.M. DELIBERA: di respingere il ricorso come sopra proposto; di addebitare la tassa reclamo di euro 104,00.
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