COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°31dell’ 17/12/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Campionato di Promozione gara del 6/12/2003 NAXOS CALCIO – LIPARI
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°31dell’ 17/12/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Campionato di Promozione
gara del 6/12/2003 NAXOS CALCIO - LIPARI
N.D.; Reclamo Lipari.
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. N. 30 dell'11/12/2003;
Con reclamo ritualmente proposto la Società Lipari chiede che venga
deliberata la ripetizione della gara in epigrafe, non disputata a causa della
propria mancata presentazione dovuta ad un disguido organizzativo imputabile
al Comitato Regionale Sicilia L.N.D.; la Società Lipari fa tra l'altro
rilevare di non avere ricevuto alcuna comunicazione circa l'anticipo della
gara de quo al sabato;
Il reclamo non può essere accolto; infatti non era necessaria alcuna
comunicazione, o mediante C.U. o mediante telegramma, come chiesto dalla
reclamante, visto che, con C.U. n. 15 del 10/09/2003, tutte le Società sono
state informate "che la Società Naxos disputerà le gare interne nelle
giornate di Sabato orario ufficiale";
Tutte le fattispecie rappresentate dalla Società Lipari, tra le quali la
distruzione dei Comunicati Ufficiali, non possono essere prese in alcuna
considerazione visto che gli stessi potevano essere nuovamente richiesti o
comunque consultati mediante il semplice collegamento al sito Internet del
Comitato Regionale Sicilia;
Per quanto sopra esposto;
Considerato che la Società Lipari non si è presentata per la disputa della
gara in oggetto;
Visto l'art. 53 delle N.O.I. della F.I.G.C.;
Si delibera:
Di respingere il reclamo proposto dalla Società Lipari, addebitando alla
stessa la relativa tassa;
Di infliggere alla Società Lipari la punizione sportiva della perdita
della gara per 0-3 e l'ammenda di Euro 1.033,00 (3rza rinuncia).