COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°31dell’ 17/12/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Campionato di Seconda categoria gara del 6/12/2003 DUILIA 81 – PIERO MANCUSO
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°31dell’ 17/12/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Campionato di Seconda categoria
gara del 6/12/2003 DUILIA 81 - PIERO MANCUSO
1-0; Sospesa al 25' del s.t. - Reclamo Piero Mancuso.
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 30 dell'11/12/2003;
Con reclamo ritualmente proposto la Società Piero Mancuso chiede che venga
disposta la ripetizione della gara in epigrafe, in quanto sospesa
dall'arbitro nonostante "la mancanza di una situazione di effettivo pericolo
per l'incolumità dello stesso e senza prima avere fatto ricorso a tutti gli
atti necessari a riportare l'ordine in campo";
Esaminati gli atti ufficiali dai quali, tra l'altro, si rileva che:
Al 25' del s.t., a seguito di un fallo commesso nei confronti di un
avversario, il calciatore Sparacio Francesco (Piero Mancuso) veniva ammonito
dall'arbitro il quale, accerchiato da cinque compagni di squadra del
predetto, ne subiva le vivaci proteste;
Lo Sparacio, successivamente, prima tentava di sollevare per la testa
l'avversario rimasto a terra e poi, dopo l'intervento di Impellizzeri Marco
(Duilia 81), intervenuto in difesa del proprio compagno, si scambiava con lo
stesso spinte e schiaffi;
I calciatori delle due Società, a tal punto, davano luogo ad una rissa
generale con scambio di calci e pugni tra gli stessi; venivano individuati,
tra questi, Smedile Roberto e Lauritano Davide (Piero Mancuso) e Gitto
Domenico (Duilia 81);
Nel contempo anche il sig. Caminiti Filippo, dirigente accompagnatore Società
Piero Mancuso, assumeva grave contegno offensivo e minaccioso nei confronti
dell'arbitro;
Il direttore di gara, impossibilitato a sedare la rissa, dopo circa otto
minuti, decideva di sospenderla definitivamente;
Condivisa la decisione dell'arbitro;
Considerato che, comunque, l'eventuale espulsione di tutti i partecipanti
alla rissa, identificati e non, avrebbe determinato la sospensione della gara
stante il mancato raggiungimento del numero minimo necessario per la regolare
prosecuzione della stessa;
Sancita la responsabilità delle Società Duilia 81 e Piero Mancuso in
relazione al comportamento dei propri tesserati;
Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari assunti sono stati
pubblicati sul C.U. n° 30 dell'11/12/2003;
Visto l'art. 12, punti 1 e 2, del C.G.S.;
Si delibera:
Di respingere il reclamo proposto dalla Società Piero Mancuso, addebitando
alla stessa la relativa tassa;
Di infliggere ad entrambe le Società Duilia 81 e Piero Mancuso la punizione
sportiva della perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di Euro 200,00.