COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°31dell’ 17/12/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Campionato di Seconda categoria gara del 6/12/2003 ATLETICO RAGUSA – AVOLESE
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°31dell’ 17/12/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Campionato di Seconda categoria
gara del 6/12/2003 ATLETICO RAGUSA - AVOLESE
N.D.; Reclamo Avolese.
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. N. 30 dell'11/12/2003;
Facendo seguito al preannuncio a mezzo fax, la Società Avolese segnala il
mancato raggiungimento della località sede della gara;
Considerato che il procedimento relativo alla richiesta di sussistenza
della causa di forza maggiore va instaurato nel rispetto delle modalità
previste dagli artt. 24 e 29 del C.G.S., e ciò ai sensi dell'art. 55, comma
2 delle N.O.I.F.;
Considerato che la mancata osservanza della predetta procedura, evidenziata
dal mancato invio di copia del reclamo alla Società controparte nonchè
della prescritta tassa, costituisce motivo di inammissibilità del reclamo
stesso e ne preclude l'esame di merito;
Visti gli atti ufficiali dai quali si rileva che la Società Avolese non si
e' presentata per la disputa della gara in epigrafe;
Visti l'art. 53 delle N.O.I. della F.I.G.C. e l'art. 29, commi 5 e
9 del C.G.S.;
Si delibera:
Di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società Avolese,
addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di infliggere alla Società Avolese la punizione sportiva della perdita della
gara per 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di
Euro 52,00 (1ma rinuncia).