COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°31dell’ 17/12/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. POGGIOREALE (TP) – (per posizione irregolare calciatore – GARA POGGIOREALE/NUOVA MEDITERRANEA del 30.11.2003 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. TRAPANI) – Proc. n. 16/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°31dell’ 17/12/2003– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. POGGIOREALE (TP) - (per posizione irregolare calciatore - GARA POGGIOREALE/NUOVA MEDITERRANEA del 30.11.2003 - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. TRAPANI) - Proc. n. 16/B La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Martino Cristian nato il 22.01.1990 schierato dalla Società Nuova Mediterranea nella gara prima indicata, in violazione delle norme vigenti in materia di partecipazione a gara e chiede la punizione sportiva della perdita della gara stessa alla controparte; La Commissione Disciplinare: visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti osserva: il calciatore Martino Cristian nato il 22.01.1990 non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, in quanto non avendo compiuto il quindicesimo anno di età non poteva essere autorizzato all’attività agonistica a norma dell’art. 34 n. 3 N.O.I.F.. La partecipazione alla gara in esame del predetto calciatore, però, rientra, nella ipotesi prevista dall’art. 12 - comma 6 - lettera a) C.G.S. che testualmente recita “Non comportano la punizione sportiva della perdita della gara, fatta salva l’ipotesi prevista dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.,ma le sanzioni dell’ammonizione o dell’ammenda a carico della Società, dell’inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale, della squalifica a carico dei calciatori”: a) le infrazioni ai divieti di prendere parte a più di una Gara ufficiale nella stessa giornata e di prendere parte a gare di competizioni prima dell’età prevista per le competizione stesse; P.Q.M. DELIBERA: di respingere il reclamo come sopra proposto dalla Società Poggioreale infliggendo alla Società Nuova Mediterranea l’ammenda di Euro 200; di infliggere al dirigente accompagnatore della Società Nuova Mediterranea Sig. Bonafede Nicola la sanzione dell’inibizione fino al 18.01.2004 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n. 8 C.G.S.; di infliggere al calciatore Martino Cristian nato il 22.01.1990 la squalifica a tutto il 18.01.2004; di incamerare la tassa reclamo inviata, pari ad Euro 52, disponendo l’addebito, sul conto della predetta Società Poggioreale presso il C.R.Sicilia, di Euro 52.
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