COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 20/04/2005 APPELLI SANCATALDESE CALCIO (CL) – (avverso squalifica per 4 gare calciatore La Spisa Giovanni – GARA SANCATALDESE/SPAR CALCIO del 10.4.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “A” – C.U. n° 69 del 13.4.2005) – Proc. n° 263/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 20/04/2005 APPELLI SANCATALDESE CALCIO (CL) – (avverso squalifica per 4 gare calciatore La Spisa Giovanni – GARA SANCATALDESE/SPAR CALCIO del 10.4.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “A” – C.U. n° 69 del 13.4.2005) – Proc. n° 263/A – Ricorre la Società interessata chiedendo, pur riconoscendo censurabile e reo di spiacevoli episodi il proprio calciatore, una riduzione della squalifica nella particolare considerazione di una subita provocazione e di totale mancanza di conseguenze fisiche in danno di avversari; La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti di gara, osserva: Non è condivisibile la versione a difesa sostenuta dalla ricorrente; l’infrazione consumata rimane censurabile e non giustificata. Rimane, però, accertata la mancanza di conseguenze fisiche o di qualsivoglia menomazione, circostanza che induce questa Decidente a determinare l’impugnata squalifica come da dispositivo; Pertanto; DELIBERA: di determinare in tre gare la squalifica a carico del calciatore La Spisa Giovanni (Sancataldese); per l’effetto non si addebita tassa.
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