COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 22/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Procura Federale a carico di: Fichera Leonardo (Presidente della Società U.S. Mascali La Contea), Quattrocchi Filippo (Direttore Sportivo della U.S. Mascali La Contea), 3) U.S. Mascali La Contea – Proc. n° 1/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 22/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Procura Federale a carico di: Fichera Leonardo (Presidente della Società U.S. Mascali La Contea), Quattrocchi Filippo (Direttore Sportivo della U.S. Mascali La Contea), 3) U.S. Mascali La Contea – Proc. n° 1/A – Il Procuratore Federale, letti gli atti relativi ad un esposto – denuncia presentato dall’U.S. Mascali La Contea in merito ad una presunta falsità ideologica del referto arbitrale relativo alla gara Nuova Linguaglossa – Real Aci disputatasi in data 18 Gennaio 2004. In particolare la Società denunciante riferisce la mancata annotazione del provvedimento disciplinare da parte del giudice di gara, Sig. Castiglione Fabio, dell’espulsione per somma di ammonizione, a carico del calciatore tesserato con la Nuova Linguaglossa, Sig. Cosentino Vito; Rilevato che, sulla base di quanto accertato dall’Ufficio Indagini e da quanto emerso in sede di audizione dell’arbitro Castiglione, il contenuto del referto arbitrale è stato pienamente confermato dal medesimo con particolare riferimento alla inesistente espulsione del citato calciatore della Nuova Linguaglossa durante la partita; Ritenuto, altresì che il Sig. Quattrocchi Filippo, direttore sportivo della denunciante U.S. Mascali La Contea che avrebbe dovuto confermare quanto affermato nell’esposto - denuncia, non ha, senza alcuna giustificazione, risposto alla convocazione da parte del collaboratore dell’Ufficio Indagini; Ritenuto che il Presidente della Società denunciante non ha provato la veridicità di quanto esposto e che l’unica persona informata dei fatti, secondo il denunciante, non si è presentata all’audizione, benché formalmente invitata; Ritenuto, invero, che la mancata comparizione avanti il collaboratore dell’Ufficio Indagini del direttore Sportivo, Sig. Quattrocchi Filippo, per essere sentito quale persona informata sui fatti oggetto dell’esposto, regolarmente notificata, costituisce comportamento antisportivo e comunque antiregolare posto in essere dai suddetti tesserati; Ritenuto, che i fatti in oggetto dell’esposto – denuncia, in quanto non provati, integrano gli estremi della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., ascrivibile al Presidente della Società U.S Mascali La Contea, Sig. Fichera Leonardo, per averer mosso gravi accuse, risultate infondate, nei confronti dell’arbitro della gara Nuova LInguaglossa/Real Aci del 18 Gennaio 2004 e art. 1, comma III del C.G.S., ascrivibile al Sig. Quattrocchi Filippo, direttore sportivo della predetta Società (benché formalmente convocato presso il Comitato Regionale non si è presentato, senza dare giustificazioni), alla Società U.S. Mascali La Contea per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 2, comma 4, del C.G.S.; Ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia: 1) Fichera Leonardo, Presidente della Società sportiva U.S. Mascali La Contea; 2) Quattrocchi Filippo, direttore sportivo della U.S. Mascali La Contea, 3) la Società U.S. Mascali La Contea; per rispondere il primo della violazione di cui all’art. 1, comma I, C.G.S., per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, come descritto nella parte motiva; il secondo della violazione dell’art.1, comma III del C.G.S., benché formalmente convocato non si è presentato, dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva; la Società U.S. Mascali La Contea della violazione dell’art. 2, comma IV del C.G.S., per responsabilità diretta e oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente e al proprio direttore sportivo. Contestati i superiori addebiti, le parti deferite sono state convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 7 Settembre 2004 alle ore 16.00 presso i locali del Comitato Regionale Sicilia - Via Ugo La Malfa 122 – 90146 Palermo. Alla suddetta udienza nessun dirigente della U.S. Mascali La Contea ritualmente avvisato si è presentato, né ha fatto pervenire giustificazione di sorta; Sentito il rappresentante della Procura Federale, sono state accolte le sue conclusioni giù riportate. · Procure Federale, ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, come da atto di rinvio a giudizio, il Sig. Fichera Leonardo – Presidente della Società U.S. Mascali La Contea – ed il Sig. Quattrocchi Filippo – Direttore sportivo dell’U.S. Mascali La Contea – infliggendo al ognuno dei predetti l’inibizione a tutti gli effetti per la durata di mesi 1; ritenere la Società U.S. Mascali La Contea responsabile della violazione di cui all’art. 2, comma IV del C.G.S., infliggendole l’ammenda pari ad Euro 300,00 (trecento). La vicenda del presente procedimento è emersa all’esito della presente istruzione, in maniera assolutamente chiara ed univoca e pertanto non necessita di ulteriori accertamenti. Ed invero, appare evidente l’inconsistenza del contenuto dell’esposto – denuncia presentato dai responsabili della Società oggi in giudizio, contraddetto in maniera univoca dallo stesso arbitro Castiglione, sentito dall’Ufficio Indagini il quale ha, con assoluta precisione, confermato ed ulteriormente dettagliato l’episodio contenuto nel referto arbitrale. Peraltro, la perdurante assenza da parte dei responsabili della Società U.S. Mascali La Contea, i quali già non avevano risposto alla convocazione disposta dall’Ufficio Indagini (senza fornire alcuna giustificazione) ed oggi non hanno ritenuto di presentarsi all’udienza dibattimentale fissata per la discussione del caso che li riguarda, costituisce ulteriore rilevante indice da cui desumere l’insussistenza delle accuse da loro formulate e quindi, la consequenziale responsabilità agli stessi ascrivibile. Pertanto, statuita la responsabilità a carico del Presidente, del Direttore sportivo e della Società U.S. Mascali La Contea; Visti gli artt. 1 comma I, comma III, 2 comma IV, 13 e 14 lette e) del C.G.S.; DELIBERA: di ritenere responsabile dei capi di imputazione loro ascritti come da atto di rinvio a giudizio: a) Fichera Leonardo, Presidente della Società U.S. Mascali La Contea, infliggendogli l’inibizione a tutti gli effetti di cui all’art. 14 lett. e) C.G.S. per la durata di mesi 1; b) Quattrocchi Filippo, Direttore sportivo della Società U.S. Mascali La Contea, infliggendogli l’inibizione a tutti gli effetti di cui all’art. 14 lett. e) C.G.S. per la durata di mesi 1; c) La Società U.S. Mascali La Contea, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati, infliggendole l’ammenda pari ad Euro 300,00 (trecento) La presente delibera va notificata alle parti interessate nonché alla Procura Federale.
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