COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 29/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI U.S. AQUILA Bafia (ME) – (avverso squalifica calciatori Genovese Antonio per 6 gare e ammenda Euro 60,00 – GARA SPORTING TREMESTIERI/AQUILA BAFIA del 12.09.2004 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “B” – C.U. n. 14 del 15.09.2004) – Proc. n° 4/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 29/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI U.S. AQUILA Bafia (ME) – (avverso squalifica calciatori Genovese Antonio per 6 gare e ammenda Euro 60,00 – GARA SPORTING TREMESTIERI/AQUILA BAFIA del 12.09.2004 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “B” – C.U. n. 14 del 15.09.2004) – Proc. n° 4/A – Avverso la squalifica del calciatore Genovese Antonio per 6 gare e l’ammenda di Euro 60,00 per ritardata presentazione in campo, ha presentato rituale reclamo la Società Aquila Bafia chiedendo la diminuzione della pena comminata dal G.S. e l’annullamento dell’ammenda. Sostiene la ricorrente che il calciatore sanzionato non ha interpretato gli atteggiamenti per i quali è stato squalificato e che il ritardo di presentazione in campo non è stato dovuto alla “propria volontà” . La Commissione Disciplinare letti gli atti ufficiali, osserva: il particolare dello “strattonamento” (come declarato nel provvedimento di 1° esame) non è dato raccogliersi dalle risultanze del rapporto di gara; Va, in ogni caso confermata e deplorata la condotta particolarmente scorretta assunta dal calciatore inquisito nei confronti del direttore di gara, legittimamente e correttamente statuita e debitamente punita dal Giudice di 1° grado e pertanto ritiene di determinare la squalifica come in dispositivo, per le osservazioni di cui sopra; Va respinto, invece, l’appello relativo all’ammenda di Euro 60,00 “per ritardata presentazione” in campo, poiché trattasi di sanzione non appellabile ad eccezione della causa di forza maggiore, se esistente, che andavano preannunciate entro le ore 24 del giorno successivo alla gara. P.Q.M. DELIBERA: di determinare la squalifica al calciatore Genovese Antonio della Società Aquila Bafia in 4 gare; di confermare l’ammenda di Euro 60,00 alla Società Aquila Bafia per ritardata presentazione in campo; di non addebitare la tassa reclamo.
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