COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 29/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare A.S.D. LIBERTAS RARI NANTES (SR) – (avverso squalifica calciatore Carrubba Sebastiano per tre gare – GARA LIBERTAS RARI NANTES/GIARRATANA del 11.9.2004 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “C” – C.U. n° 14 del 15.09.2004) – Proc. n° 5/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 29/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare A.S.D. LIBERTAS RARI NANTES (SR) – (avverso squalifica calciatore Carrubba Sebastiano per tre gare – GARA LIBERTAS RARI NANTES/GIARRATANA del 11.9.2004 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “C” – C.U. n° 14 del 15.09.2004) – Proc. n° 5/A Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente e con il quale la stessa, per la giustificazione addotta, chiede la riduzione della squalifica. La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, osserva: Il fatto contestato non può essere messo in dubbio che è stato compiuto, ma non si tratta di grave atto di violenza, ma di condotta di giuoco aggressiva, che non ha provocato alcun danno. Si sottolinea che la espulsione è avvenuta nella prima mezz’ora di giuoco e pertanto questa decidente ritiene che la sanzione venga determinata come in dispositivo. P.Q.M. DELIBERA: di determinare la squalifica al calciatore Carrubba Sebastiano (A.Lib.Rari Nantes) per due giornate, senza addebito di tassa, non versata.
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