COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 29/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare U.S. MARINEO – (posizione irregolare calciatore – GARA MARINEO/ALESSANDRIA DELLA ROCCA del 25.9.2004 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “F”) – Proc. n° 8/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 29/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare U.S. MARINEO – (posizione irregolare calciatore – GARA MARINEO/ALESSANDRIA DELLA ROCCA del 25.9.2004 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “F”) – Proc. n° 8/A La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Guida Vincenzo, nato il 7.10.1985, schierato dalla Società Alessandria della Rocca nella gara prima indicata, sebbene squalificato; La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: Il calciatore Guida Vincenzo, nato il 7.10.1985, risulta regolarmente tesserato per la Società Alessandria della Rocca e aveva titolo a prendere parte legittimamente alla gara in esame in quanto non sottoposto a sanzioni disciplinari in relazione a gare della predetta stagione; Il calciatore squalificato Guida Vincenzo, nato il 19.10.1983, C.U. n° 52 del 9.5.2004, omonimo del calciatore partecipante alla gara, e’ stato svincolato dalla Società Alessandria della Rocca in data 15 Luglio 2004; P.Q.M. DELIBERA: di respingere il reclamo come sopra proposto; con addebito di tassa non inviata, pari ad Euro 130,00.
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