COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 20/10/2004 Delibere della Commissione Disciplinare A.S.D. BARRESE (EN) – (posizione irregolare calciatore Matias Territoriale Josè – GARA FINCANTIERI/BARRESE del 02.10.2004 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “A”) – Proc. n° 18/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 20/10/2004 Delibere della Commissione Disciplinare A.S.D. BARRESE (EN) – (posizione irregolare calciatore Matias Territoriale Josè – GARA FINCANTIERI/BARRESE del 02.10.2004 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “A”) – Proc. n° 18/A – La ricorrente sostiene che la Società Fincantieri ha fatto partecipare nella gara in epigrafe indicata il calciatore Matias Territoriale Josè, sebbene tesserato con altra Società (U.S. Salemi); Pertanto non aveva titolo a partecipare alla gara in esame e, conseguentemente chiede la punizione sportiva della perdita della gara a carico della Società Fincantieri; La Commissione Disciplinare, letti i motivi del ricorso, preso atto delle controdeduzioni prodotte dalla Società Fincantieri, curati gli opportuni accertamenti presso l’ufficio tesseramento, osserva: il predetto competente Ufficio ha documentato che il calciatore di che trattasi è stato tesserato, a titolo di prestito, dalla Società Fincantieri dalla data del 20.09.2004; pertanto aveva titolo a partecipare alla gara in questione; Ciò posto, DELIBERA: di respingere il ricorso come sopra proposto, addebitando alla A.S.D. Barrese, ricorrente, la dovuta tassa (Euro 130,00)
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