COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 20/10/2004 Delibere della Commissione Disciplinare A.S.D. FLORIDIANA CALCIO (SR) – (avverso squalifica calciatore Leonardo Almir Rodriguez per 3 gare – GARA ARETUSA/FLORIDIANA del 2.10.2004 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “C” – C.U. n° 19 del 6.10.2004) – Proc. n° 15/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 20/10/2004 Delibere della Commissione Disciplinare A.S.D. FLORIDIANA CALCIO (SR) – (avverso squalifica calciatore Leonardo Almir Rodriguez per 3 gare – GARA ARETUSA/FLORIDIANA del 2.10.2004 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “C” – C.U. n° 19 del 6.10.2004) – Proc. n° 15/A – Con appello ritualmente proposto l’odierna appellante chiede la riduzione della squalifica del proprio tesserato ritenendola eccessiva rispetto ai fatti realmente accaduti in campo; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: La condotta posta in essere dal tesserato della odierna appellante è senz’altro censurabile; Riguardo al “quantum” ritiene questa Decidente di poter ricondurre il provvedimento sanzionatorio, in un periodo più limitato alla luce che si è estrinsecato in espressioni puramente labiali ed a seguito di provocazione; P.Q.M. DELIBERA: di determinare la squalifica a carico di Leonardo Almir Rodriguez (Floridiana) in due gare; senza addebito di tassa non versata.
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