COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 10/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare A.S.D. CARLENTINI (SR) e Scalisi Carlo allenatore stessa Società – avverso squalifica al 30.06.2008 – GARA CARLENTINI/ATLETICO MILITELLO del 10.10.2004 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”E” – C.U. n. 21 del 13.10.2004) – Proc. n. 31/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 10/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare A.S.D. CARLENTINI (SR) e Scalisi Carlo allenatore stessa Società – avverso squalifica al 30.06.2008 – GARA CARLENTINI/ATLETICO MILITELLO del 10.10.2004 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”E” – C.U. n. 21 del 13.10.2004) – Proc. n. 31/A Sostenendo, sia la società che l’interessato, che il Direttore di gara sia incorso in errore di identificazione della persona che lo ha aggredito a fine gara, chiedono l’annullamento della squalifica inflitta dal Giudice di primo esame; sostiene lo Scalisi, così come la Società di appartenenza, di non essere presente al momento della contestata circostanza. La Commissione Disciplinare, letti i motivi di Appello, esaminati gli atti di gara, acquisito un supplemento del rapporto di gara richiesto per acquisire una ulteriore definitiva chiarificazione del fatto in contestazione; sentiti sia la Società ricorrente che l’interessato alla udienza concordata con gli stessi, nella quale hanno ribadito una semplice dichiarazione di non partecipazione all’aggressione contestata, senza però indicare almeno la persona responsabile; Provveduto alla consegna al rappresentante la ricorrente di copia del supplemento rapporto di gara acquisito; Osserva: le risultanze degli atti di gara e successivo supplemento, indicano con dovizia di particolare il soggetto responsabile della contestata aggressione che presenta elementi di particolare gravità sotto l’aspetto comportamentale e di temporalità nel porlo in essere; l’intervento di Dirigenti in difesa dell’arbitro e l’aggressione degli stessi subita da parte dello Scalisi Carlo rappresenta, ove fosse necessario, elemento di riscontro in ordine alla condotta posta in essere dallo stesso Scalisi Carlo. Quanto sopra osservato preclude l’ingresso della semplice affermazione difensiva e induce questo Organo Decidente alla conferma di quanto statuito in primo grado; Pertanto, Delibera: di respingere gli appelli come sopra proposti, unificati per connessione, addebitando la tassa non versata pari ad Euro 130,00; la presente delibera va trasmessa per conoscenza al Settore Tecnico della F.I.G.C..
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