COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 24/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare SPAR CALCIO (CT) – (avverso decisione giudice sportivo perdita GARA NISSA 5/SPAR CALCIO del 23.10.2004 – CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE – C 1 – C.U. n° 13 del 27.10.2004) – Proc. n° 49/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 24/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare SPAR CALCIO (CT) – (avverso decisione giudice sportivo perdita GARA NISSA 5/SPAR CALCIO del 23.10.2004 - CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE – C 1 - C.U. n° 13 del 27.10.2004) – Proc. n° 49/A – Con appello ritualmente proposto la società ricorrente chiede che la punizione sportiva venga addebitata solo alla società avversaria, nonché che vengano ridimensionate le sanzioni inflitte ai propri tesserati, adducendo una serie di circostanze con le quali si mette in dubbio la ricostruzione dei fatti operata dall’arbitro e, di converso, proponendo una versione degli accadimenti dai quali risulterebbe la sola società avversaria e la sua tifoseria, responsabile della rissa in campo; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: Nessuna delle argomentazioni contenute nei motivi di appello appaiono conducenti e, conseguentemente, le relative richieste, vanno respinte; Ed invero, è indubbio, come risulta dagli atti del procedimento che la situazione verificatesi in campo in seguito al fallo di giuoco, degenerato, dapprima con un alterco fra giocatori avversari e, successivamente con l’intervento di appartenenti delle opposte tifoserie, sia sfociata in rissa che ha impedito all’arbitro di continuare la gara; Tale ricostruzione dei fatti emerge in maniera del tutto in equivoca dal referto dell’arbitro, assolutamente chiaro e dettagliato sul punto, e pertanto non possono essere prese in considerazione le argomentazioni contenute nei motivi di appello nella parte in cui si vorrebbe addebitare alla sola Società avversaria la responsabilità per il non proseguimento della gara; Peraltro, verso anche la condotta dei due tesserati della società appare censurabile nei termini che risultano dal rapporto arbitrale e, pertanto, le sanzioni vanno confermate. Ed invero, sia il dirigente Strano Carmelo, che il giocatore Bosco Daniele, come risulta dagli atti appaiono responsabili di gravi atti di violenza in danno degli avversari in occasione ed in seguito al fallo di giuoco verificatisi a pochi secondi della fine dell’incontro; si che non trovano giustificazioni e non possono essere accolte le richieste di clemenza espresse dalla società ricorrente nell’atto di gravame; P.Q.M. DELIBERA: di respingere il ricorso con addebito di tassa non versata (Euro 130,00).
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