COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 24/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare A.S.D. GIARDINI NAXOS (ME) – (avverso squalifica calciatore Marinello Giuseppe fino al 6.11.2009 – GARA GIARDINI NAXOS/GIOVANI ZAFFERANA del 7.11.2004 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “D” – C.U. n° 30 del 10.11.2004) – Proc. n° 67/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 24/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare A.S.D. GIARDINI NAXOS (ME) – (avverso squalifica calciatore Marinello Giuseppe fino al 6.11.2009 – GARA GIARDINI NAXOS/GIOVANI ZAFFERANA del 7.11.2004 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “D” – C.U. n° 30 del 10.11.2004) – Proc. n° 67/A – Con appello ritualmente proposto l’odierna appellante chiede l’annullamento della sanzione inflitta al proprio tesserato o in subordine di determinare la squalifica in un periodo più limitato; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminato gli atti ufficiali di gara, osserva: Nessun elemento di dubbiosità presentano gli atti ufficiali di gara che appaiono univoci e non si prestano ad alcuna diversa interpretazione; La condotta posta in essere dal Marinello è senz’altro deprecabile e censurabile in quanto si è estrinsecato in un gesto violento nei confronti del direttore di gara procurandogli un intenso dolore; Non può essere presa in considerazione la difesa dell’odierna appellante, dell’involontarietà del gesto, nella fattispecie “violenta testata allo zigomo” in quanto emerge chiaramente dagli atti ufficiali di gara la concreta volontà del Marinello di colpire il direttore di gara; Riguardo al contegno aggressivo tenuto dal Marinello successivamente al gesto violento, ritiene questa Decidente che l’aggressione si è estrinsecata in espressioni puramente labiali e non portate a termine grazie all’intervento fattivo di alcuni compagni di squadra; Alla luce di quanto sopra ritiene questa Decidente di potere determinare la squalifica a carico del calciatore Marinello Giuseppe in un periodo di tempo più limitato, per i motivi sopra evidenziati, fermo restando la rubricazione adottate in 1° esame; DELIBERA: di determinare la squalifica a carico del calciatore Marinello Giuseppe fino al 31.12.2008; senza addebito di tassa.
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