COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 24/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare U.S. FITALESE (ME) (avverso decisione G.S. del C.P. Barcellona P.G. – GARA CIRCOLO SAN GIORGIO/FITLAESE del 7.11.2004 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – GIR. “B” – C.U. N° 11 del 10.11.2004) – Proc. n° 3/B –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 24/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare U.S. FITALESE (ME) (avverso decisione G.S. del C.P. Barcellona P.G. – GARA CIRCOLO SAN GIORGIO/FITLAESE del 7.11.2004 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – GIR. “B” – C.U. N° 11 del 10.11.2004) – Proc. n° 3/B – Ricorre ritualmente la Società Fitalese chiedendo la revisione delle decisioni del G.S. di 1° grado e l’applicazione della perdita della gara per 0-3 alla Società Circolo San Giorgio. Sostiene la ricorrente che il proprio calciatore Santoro Carmelo in occasione della gara a margine indicata, schierato nel ruolo di portiere, sia stato colpito dallo scoppio di un petardo nell’apprestarsi a rinviare al palla (petardo lanciato dalla tifoseria locale) e che per tale motivazione accompagnato al pronto soccorso all’Ospedale Civile di Patti dove veniva trattenuto in osservazione; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: Nessuna documentazione medica è stata prodotta; Alla luce dell’art. 12 n° 1 del C.G.S. non si applica la punizione sportiva della perdita della gara…….. omissis …… che abbiano comportato unicamente alterazione al potenziale atletico di una o di entrambe le società: Pertanto, atteso che sulla società avversaria della reclamante non incombe, nella fattispecie, alcuna responsabilità oggettiva; DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto; per l’effetto di incamerare la tassa reclamo di Euro 130,00, versata
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