COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 dell’ 1/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CALCIO ACI S.FILIPPO (CT) – (avverso decisione del giudice sportivo in C.U. n° 28 del 4.11.2004 – GARA ACI SAN FILIPPO/CARLENTINI del 31.10.2004 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “E”) – Proc. n. 54/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 dell’ 1/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CALCIO ACI S.FILIPPO (CT) – (avverso decisione del giudice sportivo in C.U. n° 28 del 4.11.2004 – GARA ACI SAN FILIPPO/CARLENTINI del 31.10.2004 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “E”) – Proc. n. 54/A – Con appello ritualmente proposto la Società ricorrente chiede la revoca delle sanzioni inflitte dal 1° giudice ad eccezione della perdita della gara, adducendo il contenuto mendace del referto dell’arbitro e prospettando una ricostruzione dei fatti assolutamente in contrasto con quanto riferito dal direttore di gara, addebitando, nello specifico, la responsabilità dell’aggressione all’arbitro, ad un singolo tifoso; A sostegno delle sue argomentazioni la Società appellante produce dichiarazione di rappresentanti della squadra avversaria e chiede l’audizione di una serie di soggetti presenti alla gara; Nella seduta della Commissione Disciplinare del 30 novembre 2004 si è proceduto alla audizione del direttore di gara che ha confermato quanto contenuto nel suo rapporto; si sono presentati, altresì, rappresentanti della Società che non avendo formale delega, né titolo per partecipare all’udienza, non sono stati sentiti da questa Commissione; La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali di gara e il supplemento di istruttoria di cui sopra, osserva: Quanto sostenuto dalla Società ricorrente non trova riscontro in nessuno degli elementi che compongono il fascicolo, né possono ricavarlo dalla dichiarazione prodotta, perché irrituale; Ed, invero, la descrizione degli accadimenti operata dall’arbitro nel referto arbitrale appariva già puntale e dettagliata, tanto da non ingenerare alcun dubbio sulla dinamica della aggressione subita dall’arbitro; Lo stesso, peraltro, ha confermato ed ulteriormente specificato la condotta violenta dei singoli tesserati protagonisti dell’aggressione; Di converso le argomentazioni addotte dalla ricorrente sono privi di riscontri oggettivi e non possono inficiare la puntuale descrizione contenuta nel rapporto arbitrale; Sul punto, pertanto, quanto rubricato a carico dei singoli tesserati dal Giudice Sportivo appare a questa Commissione assolutamente corretta in fatto ed in diritto; Esaminando poi nello specifico le singole statuizioni del Giudice Sportivo, si osserva: La squalifica inflitta al giocatore Santocono Orazio è determinata tenendo conto sia del ruolo avuto con riguardo allo strattonamento ed alle ingiurie subite dall’arbitro, nella fase iniziale della aggressione, sia avuto riguardo della sua qualità di capitano, che risponde ai sensi dell’art. 2 comma 2 C.G.S., per la successiva aggressione dell’arbitro, ad opera di giocatori che lo stesso non è riuscito ad identificare; non avendo la Società ricorrente fornito elementi dai quali è possibile risalire ai reali responsabili, la sanzione va, quindi, confermata; La responsabilità del giocatore Nocera Gaetano, così come risulta dal referto arbitrale, non può essere contestata, ma tuttavia la squalifica appare eccessiva e va determinata come da dispositivo; Le sanzioni riguardanti gli altri tesserati Leonardi e Algozzino, vanno confermate, perché assolutamente proporzionate alla gravità dei fatti dagli stessi posti in essere; Con riguardo alle altre sanzioni, vanno senz’altro confermate, perché eque e proporzionate ai fatti: la punizione sportiva della perdita della gara (non contestata dalla Società) e la squalifica del campo; non appare meritevole di conferma, invece, la penalizzazione di tre punti in classifica perché si pone quale duplicazione di una sanzione già inflitta (perdita della gara, squalifica del campo), avente la stessa portata affittiva; Ritiene, peraltro, questa Decidente di infliggere alla Società a titolo di responsabilità oggettiva, la pena della ammenda da determinare come da dispositivo. P.Q.M. DELIBERA: di ridurre la squalifica del giocatore Nocera Gaetano a 6 gare; di infliggere alla Società, in luogo della penalizzazione di tre punti, per responsabilità oggettiva, l’ammenda di Euro 1000,00; di confermare il resto dell’impugnato provvedimento; senza addebito di tassa, non versata.
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