COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 9/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare U.P. SCICLI (RG) – (avverso inibizione collaboratore Scifo Corrado sino al 31.1.2005 e squalifica al calciatore Belluardo Massimo per 3 gare – GARA ACICATENA/SCICLI del 21.11.2004 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “B” – C.U. n. 34 del 24.11.2004) – Proc. n. 78/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 9/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare U.P. SCICLI (RG) – (avverso inibizione collaboratore Scifo Corrado sino al 31.1.2005 e squalifica al calciatore Belluardo Massimo per 3 gare – GARA ACICATENA/SCICLI del 21.11.2004 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “B” – C.U. n. 34 del 24.11.2004) – Proc. n. 78/A Il giudice sportivo del Comitato Regionale Sicilia, con delibera pubblicata sul C.U. n° 34 del 24.11.2004 infliggeva la calciatore Belluardo Massimo la squalifica per 3 gare “….per grave atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario” e l’inibizione al collaboratore Scifo Corrado fino al 31.1.2005 “ per contegno offensivo nei confronti dell’arbitro, nonché per ulteriore e grave contegno irriguardoso, offensivo e minaccioso nei confronti dello stesso dopo l’allontanamento” Avverso tali decisioni ha presentato appello la Società U.P.Scicli sostenendo che il calciatore di alta statura ha involontariamente allargato le braccia saltando su un pallone con un avversario di taglia più bassa che lo pressava; sostiene altresì che le “colorite” frasi profferite dal collaboratore Scifo Corrado, nei confronti dell’arbitro in occasione di una decisione tecnica, sono state interpretate dallo stesso in maniera errata; Pertanto, chiede l’annullamento o, in subordine, la riduzione della squalifica al calciatore e la riduzione temporale dell’inibizione del collaboratore; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali ed esaminati i motivi di appello, osserva: Le difese assunte dalla Società appellante sono chiaramente di parte intese a rappresentare l’addebito statuito a carico del calciatore con motivazioni prive di qualunque riscontro obiettivo. La condotta sanzionata è rilevabile in maniera inequivoca e chiaramente rubricabile come si legge nelle decisione assunta in 1° grado; Deprecabile e censurabile appare il contegno tenuto dal collaboratore e chiaramente descritto dal direttore di gara nel suo rapporto dove emerge, fra l’altro, anche lo spregevole atto dello sputo all’indirizzo dello stesso, senza attingerlo, da parte del tesserato inquisito; Pertanto, le sanzioni inflitte in prime cure vanno senz’altro confermate, perché eque e proporzionate ai fatti; P.Q.M. DELIBERA: di confermare gli impugnati provvedimenti a carico del calciatore Belluardo Massimo e del collaboratore Scifo Corrado; di addebitare la tassa di Euro 130.00, alla Società U.P. Scicli.
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