COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 15/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare U.S. NICOSIA e SARRA FIORE GAETANO (Allenatore) – (avverso squalifica Sarra Fiore Gaetano fino al 31.12.2008 – GARA PIAZZA ARMERINA/NICOSIA del 31.10.2004 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “C” – C.U. n° 28 del 4.11.2004) – Proc. n° 55/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 15/12/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
U.S. NICOSIA e SARRA FIORE GAETANO (Allenatore) – (avverso squalifica Sarra Fiore Gaetano fino al 31.12.2008 – GARA PIAZZA ARMERINA/NICOSIA del 31.10.2004 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “C” – C.U. n° 28 del 4.11.2004) – Proc. n° 55/A –
Con appelli ritualmente proposti la Società appellante e l’odierno tecnico appellante in epigrafe indicati, chiedono in via preliminare l’annullamento della decisione del Giudice di primo esame o in subordine una congrua riduzione della squalifica inflitta, in quanto la condotta posta in essere da proprio tesserato non è corrispondente ai fatti realmente accaduti in campo;
La Commissione Disciplinare, esaminati gli appelli proposti e gli atti ufficiali di gara, all’udienza dibattimentale del 23.11.2004, alla presenza dell’Avvocato Piergiacomo la via rappresentante degli odierni appellanti, preventivamente convocati a mezzo telex, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, osserva:
In via preliminare per connessione oggettiva riunisce entrambi gli appelli in un unico procedimento iscritto al n° 55/A;
Nel merito non è condivisibile la tesi prospettata dagli odierni appellanti basata sulla circostanza della presenza durante lo svolgimento della gara di un commissario di campo, infatti servendosi dei poteri istruttori che competono a questo organo decidente si è potuto appurare, senza alcun ombra di dubbio, che alla gara era presente soltanto un osservatore arbitrale che in base alle carte federali non ha alcun titolo per potere descrivere l’accaduto;
Giova rammentare agli odierni appellati che il referto di gara gode di fonte privilegiata di prova fino a querela di falso ai sensi del C.G.S.;
Alla luce di quanto sopra espresso ed ad un attento esame del referto di gara ritiene questa decidente, che il comportamento posto in essere dal Sarra Fiore Gaetano seppur censurabile e correttamente rubricato dal Giudice di primo esame, può essere determinato nella sua sanzione in un periodo di tempo più limitato alla luce delle circostanze, sia dalla mancanza di referti medici rilasciati al direttore di gara non presenti negli atti ufficiali di gara ed anche dalla circostanza che l’arbitro, dopo l’incresciosa ed aggressiva condotta compiuta in campo dal Sarra Fiore, ha continuato la gara senza subire nessuna menomazione fisica;
P.Q.M.
DELIBERA:
di determinare la squalifica a carico dell’allenatore Sarra Fiore Gaetano (Nicosia) fino al 30.6.2007;
di restituire la tassa appello versta dal Sarra Fiore Gaetano pari ad Euro 65,00;
senza addebito di tassa non versata dalla Società U.S. Nicosia nel conto intrattenuto presso questo Comitato.
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