COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 22/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento a carico POL. CACCAMO per violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento all’art. 38 N.O.I.F. – Proc. n. 71/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 22/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento a carico POL. CACCAMO per violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento all’art. 38 N.O.I.F. – Proc. n. 71/A A seguito di una inchiesta condotta dall’Ufficio Indagini Federale su segnalazione dell’A.I.A.C. emergeva che la Società Pol. Caccamo nel corso del Campionato relativo alla stagione sportiva 2002/2003 aveva utilizzato tecnici di prima squadra, senza averne richiesto il preventivo tesseramento. Con nota del 19.12.2004 il Comitato Regionale Sicilia, preso atto di quanto sopra, ha deferito a questa Commissione Disciplinare la Società in oggetto per non avere tesserato il tecnico abilitato alla conduzione della prima squadra. Contestati ritualmente gli addebiti e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 7.12.2004, celebratasi nella contumacia della deferita, considerato che non sono pervenute memorie difensive di sorta; ritenuto che il comportamento ascritto, che risulta provato alla luce del procedimento condotto dall’Ufficio Indagini e delle risultanze agli atti del Comitato, integra gli estremi della violazione delle norme regolamentari in vigore in materia di tesseramento, fra le quali l’art. 38 N.O.I.F.; attesa la gravità del caso caratterizzata dalla permanenza della violazione per tutta la stagione sportiva 2002/2003; P.T.M. DELIBERA: in accoglimento del deferimento come sopra proposto; di infliggere alla Società Pol. Caccamo l’ammenda di Euro 1.000 (mille); Si comunichi a cura del Comitato alla Società interessata.
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