COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 22/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento a carico della Società POL. N.B.I. MISTERBIANCO e calciatore Colicchia Salvatore (tesserato A.S.D. CAMPANARAZZU) per violazione dell’art. 1 C.G.S. in riferimento alle norme sul tesseramento – Proc. n. 72A/bis

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 22/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento a carico della Società POL. N.B.I. MISTERBIANCO e calciatore Colicchia Salvatore (tesserato A.S.D. CAMPANARAZZU) per violazione dell’art. 1 C.G.S. in riferimento alle norme sul tesseramento – Proc. n. 72A/bis Con nota del 22/11/2004 il C.R. Sicilia ha deferito a questa Commissione Disciplinare le Società ed il calciatore indicati in oggetto, per avere la prima richiesto il tesseramento del calciatore, malgrado questi fosse già tesserato per altra Società, la A.S.D. Campanarazzu; La Commissione Disciplinare, contestati ritualmente gli addebiti e fissata l’udienza di trattazione per il giorno 7.12.2004, celebratasi nella contumacia dei deferiti, osserva: con nota difensiva pervenuta il 3.12.2004, la Società rileva che il tesseramento del calciatore Colicchia Salvatore sarebbe avvenuto soltanto successivamente alla ricezione di un fax da parte di questo Comitato, che avrebbe assicurato che il calciatore in argomento era libero da vincoli di sorta; Inoltre, eccepisce la nullità e falsità della sottoscrizione apparentemente apposta dal Colicchia sulla lista di tesseramento con la A.S.D. Campanarazzu e, a sostegno di tale tesi, allega dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal medesimo Sig. Colicchia Salvatore, nella quale dichiara di non avere mai sottoscritto alcunchè a favore della Società A.S.D. Campanarazzu. Atteso quanto sopra, la Commissione Disciplinare sospende ogni decisione e rimette gli atti all’Ufficio Indagini F.I.G.C., per l’eventuale approfondimento istruttorio. Si comunichi alle parti interessate, a cura del Comitato.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it