COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 29/12/2004 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico della Società: A.S. Mediterranea Nizza, per violazione art. 1, comma 1 C.G.S. in riferimento all’art. 38 N.O.I.F. – Proc. n° 85/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 29/12/2004 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico della Società: A.S. Mediterranea Nizza, per violazione art. 1, comma 1 C.G.S. in riferimento all’art. 38 N.O.I.F. – Proc. n° 85/A – A seguito di una inchiesta condotta dall’Ufficio Indagini Federale su segnalazione dell’A.I.A:C. emergeva che la Società A.S.D. Roccalumera nel corso del Campionato relativo alla stagione 2002/2003 aveva utilizzato tecnici di prima squadra, senza averne richiesto il preventivo tesseramento; Con nota del 19.12.2004 il Comitato Regionale Sicilia, preso atto di quanto sopra, ha deferito a questa Commissione Disciplinare la Società in oggetto per non avere tesserato il tecnico abilitato alla conduzione della prima squadra. Contestati ritualmente gli addebiti e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 7.12.2004, celebratasi nella contumacia della deferita; Considerato che non sono pervenute ,memorie difensive di sorta; Ritenuto che il comportamento ascritto, che risulta provato alla luce del procedimento condotto dall’Ufficio Indagini e sulle risultanze agli atti del Comitato, integra gli estremi della violazione delle norme regolamentari in vigore in materia di tesseramento, fra le quali l’art. 38 N.O.I.F.; attesa la gravità del caso caratterizzata dalla permanenza della violazione per tutta la stagione sportiva 2002/2003; P.T.M. La Commissione Disciplinare DELIBERA: in accoglimento del deferimento come sopra proposto di infliggere alla Società Mediterranea Nizza l’ammenda di Euro 1.000,00 (mille); Si comunichi, a cura del Comitato, alle parti interessate
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it