COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 12/01/2005 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 9/ 1/2005 PRIMAVERA ACATESE – ATLETICO RAGUSA

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 12/01/2005 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 9/ 1/2005 PRIMAVERA ACATESE - ATLETICO RAGUSA 3-3; Sospesa al 48' del s.t. Esaminati gli atti ufficiali e considerato che gli stessi hanno valenza privilegiata di prova, si rileva che al 48' del s.t., dopo una decisione di carattere tecnico assunta dall'arbitro, quest'ultimo veniva circondato dai calciatori Iannizzotto Daniele, Li Calzi Salvatore, Scavone Vincenzo, Rovetto Salvatore, Iannizzotto Sebastiano, Di Cunta Davide, Raniolo Mirco e Rizzo Salvatore i quali si rendevano colpevoli di grave riprovevole contegno nei confronti dello stesso; Il direttore di gara subiva altresì, da uno dei suddetti non identificato, un calcio alla caviglia che provocava una forte contusione a seguito della quale sospendeva definitivamente la gara e veniva condotto presso un presidio ospedaliero; Condivisa la decisione dell'arbitro; Considerato altresì che l'eventuale espulsione di tutti i calciatori della Società Primavera Acatese prima citati avrebbe comunque portato alla sospensione definitiva della gara stante il mancato raggiungimento del numero minimo necessario per la prosecuzione della stessa; Sancita la responsabilità della Società Primavera Acatese in ordine a quanto ascrivibile ai propri calciatori; Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari sono pubblicati in altra parte del presente C.U.; Visto l'art. 12, punto 1 del C.G.S.; Si delibera: Di infliggere alla Società Primavera Acatese la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di Euro 200,00.
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