COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 12/01/2005 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. ENNA CALCIO (EN) – (avverso inibizione dirigente Savoca Filippo fino al 31.3.3005 – GARA ENNA/RAMACCA DEL 15.12.2004 – COPPA ITALIA (Promozione) – C.U. n° 42 del 22.12.2004) – Proc. n° 130/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 12/01/2005 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. ENNA CALCIO (EN) – (avverso inibizione dirigente Savoca Filippo fino al 31.3.3005 – GARA ENNA/RAMACCA DEL 15.12.2004 – COPPA ITALIA (Promozione) – C.U. n° 42 del 22.12.2004) – Proc. n° 130/A – Il Giudice Sportivo Regionale infliggeva la sanzione dell’inibizione fino al 31.3.2005 al dirigente Savoca Filippo della Società in epigrafe riportato per avere, lo stesso, lanciato il pallone all’indirizzo di un. A.A. sfiorandolo alla testa, nonché per contegno offensivo nei confronti di ufficiali di gara. Avverso tale provvedimento ha presentato rituale appello la Società G.S. Enna Calcio; Ritiene l’appellante eccessivamente severa tale afflizione in relazione al reale comportamento del Dirigente sanzionato e contestualmente lo censura, anche se trattasi di un contegno offensivo e il conseguente lancio del pallone non per colpire, ma scaturito da un momento di particolare nervosismo; La Commissione Disciplinare, esaminata gli atti e letti i motivi di appello, osserva: Dalla descrizione dei fatti da parte dell’A.A. risulta che il Sig. Savoca Filippo, ha lanciato il pallone senza colpire al suo indirizzo e ha tenuto inoltre contegno offensivo; Il gesto, particolarmente irriguardoso, non ha però avuto conseguenza di natura fisica, anche se il dirigente sanzionato nella qualità avrebbe dovuto offrire altro spettacolo di natura essenzialmente sportiva agli astanti dell’accadimento; Pertanto, questa Decidente riforma il provvedimento impugnato come in dispositivo riportato; P.Q.M. DELIBERA: di inibire il dirigente Savoca Filippo della Società Enna Calcio, fino al 28.2.2005; per l’effetto, di non addebitare la tassa.
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