COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 12/01/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. ACQUAVIVA – (avverso squalifica calciatori Aratore Sebastiano Giovanni sino al 31.03.2005, Mistretta Antonio per cinque gare ed ammenda di Euro 100,00 – GARA ACQUAVIVA/SUTERA dell’ 8.12.2004 – TORNEO DELLE PROVINCE – C.U. n. 40 del 15.12.2004) – Proc. n. 121/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 12/01/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. ACQUAVIVA – (avverso squalifica calciatori Aratore Sebastiano Giovanni sino al 31.03.2005, Mistretta Antonio per cinque gare ed ammenda di Euro 100,00 – GARA ACQUAVIVA/SUTERA dell’ 8.12.2004 – TORNEO DELLE PROVINCE – C.U. n. 40 del 15.12.2004) – Proc. n. 121/A Nei termini e nei modi ha presentato appello la Società A.S. Acquaviva avverso i provvedimenti in epigrafe riportati; Sostiene l’appellante che i calciatori sanzionati hanno un lungo passato calcistico scevro di provvedimenti disciplinari in virtù di una correttezza sportiva da essi esercitata; Ritiene, altresì, eccessiva l’ammenda di Euro 100,00, anch’essa comminata con i provvedimenti di cui sopra; Pertanto, chiede una congrua riduzione delle afflizioni. La Commissione Disciplinare letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: dalla lettura del rapporto di gara traspare il contegno particolarmente offensivo e minaccioso tenuto dai tesserati sanzionati, nei confronti dell’arbitro, ed il tentativo di colpire lo stesso con calci e pugni da parte del calciatore Aratore Sebastiano; emerge altresì la concitazione generale durante la quale alcuni tesserati, non identificati, hanno spintonato il direttore di gara mentre si avviava verso gli spogliatoi; i fatti descritti, vanno censurati e sanzionati come in dispositivo, tenendo conto che nessuna danno fisico ha riportato l’arbitro durante gli accadimenti; P.Q.M. DELIBERA: di squalificare il calciatore Aratore Sebastiano sino al 28.02.2005; di squalificare il calciatore Mistretta Antonio per quattro gare; di infliggere l’ammenda di Euro 70,00 alla Società A.S. Acquaviva; per l’effetto di non addebitare la tassa reclamo.
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