COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 12/01/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. ACQUAVIVA – (avverso squalifica calciatori Aratore Sebastiano Giovanni sino al 31.03.2005, Mistretta Antonio per cinque gare ed ammenda di Euro 100,00 – GARA ACQUAVIVA/SUTERA dell’ 8.12.2004 – TORNEO DELLE PROVINCE – C.U. n. 40 del 15.12.2004) – Proc. n. 121/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 12/01/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S. ACQUAVIVA – (avverso squalifica calciatori Aratore Sebastiano Giovanni sino al 31.03.2005, Mistretta Antonio per cinque gare ed ammenda di Euro 100,00 – GARA ACQUAVIVA/SUTERA dell’ 8.12.2004 – TORNEO DELLE PROVINCE – C.U. n. 40 del 15.12.2004) – Proc. n. 121/A
Nei termini e nei modi ha presentato appello la Società A.S. Acquaviva avverso i provvedimenti in epigrafe riportati;
Sostiene l’appellante che i calciatori sanzionati hanno un lungo passato calcistico scevro di provvedimenti disciplinari in virtù di una correttezza sportiva da essi esercitata;
Ritiene, altresì, eccessiva l’ammenda di Euro 100,00, anch’essa comminata con i provvedimenti di cui sopra;
Pertanto, chiede una congrua riduzione delle afflizioni.
La Commissione Disciplinare letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:
dalla lettura del rapporto di gara traspare il contegno particolarmente offensivo e minaccioso tenuto dai tesserati sanzionati, nei confronti dell’arbitro, ed il tentativo di colpire lo stesso con calci e pugni da parte del calciatore Aratore Sebastiano;
emerge altresì la concitazione generale durante la quale alcuni tesserati, non identificati, hanno spintonato il direttore di gara mentre si avviava verso gli spogliatoi;
i fatti descritti, vanno censurati e sanzionati come in dispositivo, tenendo conto che nessuna danno fisico ha riportato l’arbitro durante gli accadimenti;
P.Q.M.
DELIBERA:
di squalificare il calciatore Aratore Sebastiano sino al 28.02.2005;
di squalificare il calciatore Mistretta Antonio per quattro gare;
di infliggere l’ammenda di Euro 70,00 alla Società A.S. Acquaviva;
per l’effetto di non addebitare la tassa reclamo.
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