COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 19/01/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.P. RIESI 2002 (CL) – (avverso esito GARA CASTELLANESE/RIESI 2002 del 9.01.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”E”) – Proc. n. 131/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 19/01/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.P. RIESI 2002 (CL) – (avverso esito GARA CASTELLANESE/RIESI 2002 del 9.01.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”E”) – Proc. n. 131/A La Commissione Disciplinare, preliminarmente rileva che al reclamo come sopra proposto non risulta allegata la ricevuta della raccomandata o mezzo equipollente comprovante l’invio di copia dello stesso alla Società controparte (Art. 42 n. 6 C.G.S.), stante che il predetto reclamo verte su esito della gara. L’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità del reclamo, a termini dell’art. 29 nn. 5 e 9 del C.G.S. e ne preclude l’esame; P.Q.M. DELIBERA: di dichiarare inammissibile il reclamo come sopra proposto; di addebitare alla citata Società istante, per l’effetto la tassa reclamo non versata Euro 130.
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