COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 19/01/2005 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. VILLAFRATI (PA) – (per posizione irregolare calciatore Di Marco Bruno, Dolce Antonino e Lo Pinto Rosario – GARA CASTRONOVO/VILLAFRATI del 19.12.2004 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. PALERMO) – Proc. n. 15/B
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 del 19/01/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
U.S. VILLAFRATI (PA) – (per posizione irregolare calciatore Di Marco Bruno, Dolce Antonino e Lo Pinto Rosario – GARA CASTRONOVO/VILLAFRATI del 19.12.2004 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. PALERMO) – Proc. n. 15/B
La Commissione Disciplinare preliminarmente osserva che al reclamo come sopra proposto non risulta allegata la ricevuta della raccomandata o mezzo equipollente comprovante l’invio di copia dello stesso alla Società controparte (Art. 42 n. 6 C.G.S.).
L’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità del reclamo, ai termini dell’art. 29 nn. 5 e 9 del C.G.S. e ne preclude l’esame;
P.Q.M.
DELIBERA:
di dichiarare inammissibile il reclamo come sopra proposto;
di addebitare alla citata Società istante, per l’effetto, la tassa reclamo non versata (Euro 130,00).
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