COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 19/01/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. TORRENOVA CALCIO (ME) – (per posizione irregolare calciatore – GARA TORRENOVA/OMNIA SPORT del 18.12.2004 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. RAGUSA) – Proc. n. 16/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 19/01/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. TORRENOVA CALCIO (ME) – (per posizione irregolare calciatore – GARA TORRENOVA/OMNIA SPORT del 18.12.2004 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. RAGUSA) – Proc. n. 16/B La Società reclamante segnala la posizione irregolare ai fini del tesseramento del calciatore Drago Diego nato il 21.03.1984 schierato dalla Società Omnia Sport nella gara prima indicata. La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: il calciatore Drago Diego nato il 21.03.1984 non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, in quanto pur essendo stato svincolato, dalla Società per cui era tesserato, in data 17.12.2004, in base alle norme emanate dalla L.N.D., per la corrente stagione che, gli svincoli erano consentiti dal 1’ al 17 dicembre 2004; L’ultimo comma del punto 7) relativo alle liste di svincolo suppletive prevede tassativamente che il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 18 dicembre 2004 (C.U. n. 169/A della F.I.G.C.); Quanto precede va completato con la norma di carattere generale – ultima parte Art. 39 n. 5 N.O.I.F. – che recita: l’utilizzo del calciatore è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito della spedizione dell’accordo di trasferimento; Per quanto fin quì esposto il calciatore Drago Diego poteva essere utilizzato dal 19.12.2004 ammesso che il suo tesseramento fosse stato spedito il 18.12.2004; P.Q.M. DELIBERA: di infliggere alla Società Omnia Sport la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0 – 3 e l’ammenda di Euro 130,00; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Lenzo Luciano la sanzione dell’inibizione fino al 20.02.2005 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n. 8 C.G.S..
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it