COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 19/01/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico della Società A.S.D. Atletico Calcio Alcamo, A.S. Folgore 19.83 di Messina, Club Juventus J.Charles di Augusta per violazione art. 38 N.O.I.F. – Proc. n. 116/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 19/01/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico della Società A.S.D. Atletico Calcio Alcamo, A.S. Folgore 19.83 di Messina, Club Juventus J.Charles di Augusta per violazione art. 38 N.O.I.F. – Proc. n. 116/A Con nota del 20.12.2004 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito le Società in epigrafe indicate per “non avere ottemperato a quanto previsto dall’art. 38 delle N.O.I.F. e al C.U. n. 1 dell’ 1.07.2004; La Commissione Disciplinare, letti gli atti e contestato ritualmente l’addebito, fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 11.01.2005, celebratasi nella contumacia delle Società A.S. Folgore 19.83 di Messina e Club Juventus J.Charles di Augusta, mentre si da atto della presenza del rappresentante dell’A.S.D. Atletico Calcio Alcamo che ha invocato la sua buona fede nel caso in esame; Ritenuto che il procedimento si appalesa fondato alla luce degli atti in possesso del C.R.S. e non necessita di ulteriore attività istruttoria; DELIBERA: in accoglimento del deferimento come sopra riportato di infliggere alle Società A.S. Folgore 19.83 di Messina e Club Juventus J.Charles di Augusta l’ammenda di Euro 500,00 e alla Società A.S.D. Atletico Calcio Alcamo l’ammenda di Euro 300,00, con diffida per tutte di regolarizzare la posizione contestata nel termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, pena ulteriori sanzioni. Il presente provvedimento va notificato alle parti interessate.
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