COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 19/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare REAL PALERMO (PA) – (per posizione irregolare calciatore GARA CINISI/REAL PALERMO del 12.12.2004 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. PALERMO) – Proc. n. 13/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 19/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare REAL PALERMO (PA) – (per posizione irregolare calciatore GARA CINISI/REAL PALERMO del 12.12.2004 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. PALERMO) – Proc. n. 13/B La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Agrusa Paolo nato il 26.08.1977 schierato dalla Società Pol. Cinisi nella gara prima indicata, sebbene squalificato. La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: il calciatore Agrusa Paolo nato il 26.08.1977 non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, in quanto doveva scontare l’ultima giornata di squalifica, sanzione inflittagli con C.U. n. 13 del 18.11.2004; Infatti con il C.U. sopra citato era stata resa nota la sanzione disciplinare della squalifica per tre gare, conseguentemente il calciatore Agrusa Paolo non poteva partecipare alle gare del 21, 27 Novembre e 5 Dicembre, però rilevato che la gara del 27.11.2004 Mezzojuso/Cinisi, non ha avuto regolare conclusione, tanto che è stata fissata la ripetizione a cura del Comitato Provinciale di Palermo, la sanzione non si intende scontata ed il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva – Art. 17 n. 4 C.G.S. – squalifica che andava scontata, quindi, nella gara del 12.12.2004; P.Q.M. DELIBERA: di infliggere alla Società Pol. Cinisi la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0 – 3 e l’ammenda di Euro 130,00; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Sollena Matteo la sanzione dell’inibizione fino al 20.02.2005 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n. 8 C.G.S.; di infliggere al calciatore Agrusa Paolo nato il 26.08.1977 una ulteriore giornata di squalifica.
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