COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 26/01/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. BASTIONE (ME) – (avverso perdita gara, ammenda Euro 200,00, squalifica assistente arbitro Caldarella Giuseppe fino al 15.2.2005 e calciatore Crisafulli Maurizio per 4 gare – GARA BASTIONE/ARCI GRAZIA dell’8.1.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “A” – C.U. n° 46 del 12.1.2005) – Proc. n° 138/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 50 del 26/01/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S. BASTIONE (ME) – (avverso perdita gara, ammenda Euro 200,00, squalifica assistente arbitro Caldarella Giuseppe fino al 15.2.2005 e calciatore Crisafulli Maurizio per 4 gare – GARA BASTIONE/ARCI GRAZIA dell’8.1.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “A” – C.U. n° 46 del 12.1.2005) – Proc. n° 138/A –
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale, con delibera apparsa sul C.U. n° 46 del 12.1.2005, infliggeva la perdita della gara per 0-3 alle due Società in epigrafe segnate, l’ammenda di Euro 200,00, nonché la squalifica fino al 15.2.2005 all’assistente arbitro di parte Sig. Caldarella Giuseppe della Società Bastione e la squalifica per 4 gare al calciatore Crisafulli Maurizio della medesima Società, condividendo la decisione dell’arbitro di sospensione della gara al 41’ del 1° tempo per la rissa generale venutasi a creare fra i tesserati di ambedue le Società allorché lo stesso espulse i calciatori Crisafulli Maurizio della Società Bastione e Formica Riccardo della Società Arci Grazia e motivando le squalifiche ai tesserati Caldarella e Crisafulli rispettivamente per grave condotta scorretta, nonché per avere lanciato la bandierina all’indirizzo di un tesserato avversario colpendolo ad un fianco, e per condotta scorretta per avere partecipato alla rissa dopo la propria espulsione;
Ricorre ritualmente la Società Bastione avverso tali decisioni ritenendole non corrispondenti all’effettivo evolversi dei fatti accaduti, di cui ne espone una disamina soggettiva, non coincidente con ciò che è riportato dall’arbitro nel suo rapporto, e pertanto chiede il riesame di tutti i provvedimenti adottati in prime cure e l’assegnazione della vincita della gara o in subordine la ripetizione;
La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali e letti i motivi di appello, osserva:
L’arbitro ha sospeso la gara per verificarsi di una “mega” rissa tra i tesserati di entrambe le Società, che non è riuscita a sedare sebbene avesse più volte invitato i due capitani di squadra e i rispettivi dirigenti;
Non risulta dal referto che l’arbitro abbia raccolto l’invito delle due Società di riprendere la gara;
Il calciatore Crisafulli Maurizio, sebbene espulso, partecipava alla rissa colpendo con calci e pugni in varie parti del corpo altri calciatori;
Anche all’assistente arbitro Caldarella Giuseppe va confermato l’addebito di primo grado, con l’aggravante che trattasi di dirigente;
P.Q.M.
DELIBERA:
di confermare la perdita della gara per 0-3 alla Società Bastione e l’ammenda di Euro 200,00;
di confermare la squalifica al Sig. Caldarella Giuseppe fino al 15.2.2005;
di confermare la squalifica al calciatore Crisafulli Maurizio per 4 gare;
di addebitare l’ammenda di Euro 130,00 alla Società Bastione.
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