COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 26/01/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. SOMMATINO CALCIO (CL) – (avverso squalifica calciatore Di Maria Pietro per sei gare – GARA ENNA CALCIO/A.S.D. SOMMATINO del 4.1.2005 – CAMPIONATO JUNIORES – GIR. “H”) – Proc. n° 141/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 26/01/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. SOMMATINO CALCIO (CL) – (avverso squalifica calciatore Di Maria Pietro per sei gare – GARA ENNA CALCIO/A.S.D. SOMMATINO del 4.1.2005 – CAMPIONATO JUNIORES – GIR. “H”) – Proc. n° 141/A – Con appello ritualmente proposto la Società ricorrente chiede la riduzione della squalifica inflitta la proprio tesserato, adducendo che alla base del gesto stesso non c’era premeditazione, né la volontà di colpire nessuno, ma sarebbe conseguenza di un attimo di perdita di lucidità mentale del calciatore; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di gravame ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: Le ragioni proposte nei motivi di appello dalla Società ricorrente non appaiono conducenti al fine di una revisione del provvedimento sanzionatorio, poiché come si evince dal rapporto arbitrale la condotta del calciatore squalificato va considerata alla stregua di un atto violento nei confronti di un avversario; Sotto tale profilo non possono trovare ingresso nel procedimento le giustificazioni addotte dal ricorrente, che non trovano riscontro alcuno negli atti di gara; Tuttavia, ritiene questa Commissione eccessiva la sanzione inflitta dal primo Giudice, rispetto ai fatti dallo stesso posti in essere e, pertanto, la sanzione va determinata come da dispositivo, P.Q.M. DELIBERA: di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Di Maria Pietro a 4 gare; senza addebito di tassa.
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