COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 26/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare SPORTING PALAGONIA – (avverso squalifica calciatori Manzella Giuseppe per 6 gare e Ursino Fabio per 3 gare – GARA SPORTING PALAGONIA/CO.E.MI MISTERBIANCO DEL 6.1.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “B” – C.U. n° 46 del 12.1.2005) Proc. n° 139/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 26/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare SPORTING PALAGONIA – (avverso squalifica calciatori Manzella Giuseppe per 6 gare e Ursino Fabio per 3 gare – GARA SPORTING PALAGONIA/CO.E.MI MISTERBIANCO DEL 6.1.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “B” – C.U. n° 46 del 12.1.2005) Proc. n° 139/A – L’arbitro della gara in epigrafe riportata, disputata il 6.1.2005 nell’abito del Campionato di Eccellenza, riferiva nel proprio referto di aver espulso il calciatore Manzella Giuseppe della Società Sporting Palagonia reo di averlo fortemente spintonato il seguito di una sua decisione tecnica e che a fine gara il calciatore Ursino Fabio della medesima Società appellante lo apostrofava con minacce ed offese; Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale, con delibera pubblicata sul C.U. n° 46 del 12.1.2005, infliggeva ai suddetti calciatori rispettivamente la squalifica per 6 gare e per 3 gare; Avverso tale decisioni ha presentato rituale appello la società Sporting Palagonia ritenendo eccessive tali pene irrogate in prime cure rispetto alla reale condotta tenuta dai propri tesserati censurati e, pertanto, ne chiede la riduzione; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara ed esaminati i motivi di appello, osserva: Va confermato l’addebito al calciatore Manzella Giuseppe, ma quale condotta particolarmente scorretta e irriguardosa in danno dell’arbitro senza però gli estremi di tentativo di aggressione; e pertanto esso va riformata come in dispositivo riportato; appaiono, invece, inequivocabili le affermazioni minacciose ed offensive che il calciatore Ursino Fabio esprime nei confronti del direttore di gara ed equa risulta l’affilizione inflittagli in primo grado; P.Q.M. DELIBERA: di squalificare il calciatore Manzella Giuseppe della Società Sporting Palagonia per 4 gare; di confermare la squalifica al calciatore Ursino Fabio per 3 gare; per l’effetto di non addebitare la tassa reclamo reclamo alla Società Sporting Palagonia
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it