COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 2/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. S.ISIDORO di Bagheria – (per posizione irregolare calciatori vari – GARA S.ISIDORO/TRABIA del 7.01.2005 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE D – C.P. Palermo) – Proc. n. 22/B
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 52 del 2/02/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
POL. S.ISIDORO di Bagheria – (per posizione irregolare calciatori vari – GARA S.ISIDORO/TRABIA del 7.01.2005 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE D – C.P. Palermo) – Proc. n. 22/B
La Società reclamante segnala la posizione irregolare ai fini del tesseramento dei calciatori Lo Nero Giuseppe, Sacco Gianmario, Squadrito Riccardo, Chirchirillo Ettore e Occhipinti Tommaso schierati dalla Società Trabia nella gara prima indicata.
La Commissione Disciplinare:
Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, lette le controdeduzioni della Società Trabia, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva:
i calciatori Lo Nero Giuseppe, Sacco Gianmario e Squadrito Riccardo risultano regolarmente tesserati per la Società Trabia, mentre i calciatori Chirchirillo Ettore e Occhipinti Tommaso non avevano titolo a prendere parte alla gara di che trattasi,in quanto la data del loro tesseramento (7.01.2005) consentiva agli stessi la partecipazione a gare dal giorno successivo a quello del deposito o della spedizione del tesseramento medesimo, come previsto dall’art. 39 n. 5 ultimo comma N.O.I.F.;
P.Q.M.
DELIBERA:
di infliggere alla Società Trabia la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 6 e l’ammenda di Euro 130,00;
di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Cimino Michele la sanzione dell’inibizione fino al 20.02.2005 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n. 8 C.G.S..
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