COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 2/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico Società Viagrande Calcio A.S. e calciatore Raciti Luigi (tesserato per l’U.S.D. Trecastagni) – per violazione art. 40, p. 4 N.O.I.F. – Proc. n° 133/A bis
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 52 del 2/02/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento a carico Società Viagrande Calcio A.S. e calciatore Raciti Luigi (tesserato per l’U.S.D. Trecastagni) – per violazione art. 40, p. 4 N.O.I.F. – Proc. n° 133/A bis
Con nota del 17.1.2005 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito la Società in oggetto per avere tesserato il calciatore Raciti Luigi, e questi, per avere sottoscritto il tesseramento, malgrado già tesserato per l’U.S.D. Trecastagni
La Commissione Disciplinare, letti gli atti, contestati gli addebiti e fissata l’udienza di trattazione-decisione per il giorno 1.2.2005, disattesa la nota difensiva pervenuta perché in conducente ai fini del decidere, osserva che la violazione ascritta si appalesa provata alla luce di quanto in merito comunicato dal competente Ufficio Tesseramento federale;
Pertanto, non resta a questa Decidente che irrogare la sanzione in dispositivo meglio indicata;
P.T.M.
DELIBERA:
di infliggere alla Società Viagrande Calcio A.S. l’ammenda di Euro 1.000,00; squalificare il calciatore Raciti Luigi (tesserato per la U.S.D. Trecastagni) a tutto il 28.2.2005;
Si comunichi alle parti interessate, a cura del Comitato.
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