COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 2/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico Società U.S. Ariete e calciatore Costa Filippo (tesserato per la Nissa Football Club) – per violazione art. 40, p. 4 N.O.I.F. – Proc. n° 133/A septies
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 52 del 2/02/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento a carico Società U.S. Ariete e calciatore Costa Filippo (tesserato per la Nissa Football Club) – per violazione art. 40, p. 4 N.O.I.F. – Proc. n° 133/A septies
Con nota del 17.1.2005 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito la Società in oggetto per avere tesserato il calciatore Costa Filippo, e questi, per avere sottoscritto il tesseramento, malgrado già tesserato per lla Nissa Football Club;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti, contestati gli addebiti e fissata l’udienza di trattazione-decisione per il giorno 1.2.2005, disattesa la nota difensiva pervenuta perché in conducente ai fini del decidere, osserva che la violazione ascritta si appalesa provata alla luce di quanto in merito comunicato dal competente Ufficio Tesseramento federale;
Pertanto, non resta a questa Decidente che irrogare la sanzione in dispositivo meglio indicata;
P.T.M.
DELIBERA:
di infliggere alla Società U.S. Ariete l’ammenda di Euro 500,00; squalificare il calciatore Costa Filippo (tesserato per la Nissa Football Club) a tutto il 28.2.2005;
Si comunichi alle parti interessate, a cura del Comitato.
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