COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 2/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico Società New Slim 2 (Siciliana/AG) e calciatore Fanfara Vito (già tesserato per l’A.S.D. Monte Reale) – per violazione art. 40, p. 4 N.O.I.F. – Proc. n° 23/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 2/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico Società New Slim 2 (Siciliana/AG) e calciatore Fanfara Vito (già tesserato per l’A.S.D. Monte Reale) – per violazione art. 40, p. 4 N.O.I.F. – Proc. n° 23/B Con nota del 17.1.2005 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito la Società in oggetto per avere tesserato il calciatore Fanfara Vito, e questi, per avere sottoscritto il tesseramento, malgrado già tesserato per l’A.S.D. Monte Reale. La Commissione Disciplinare, letti gli atti, contestati gli addebiti e fissata l’udienza di trattazione-decisione per il giorno 1.2.2005, disattesa la nota difensiva pervenuta perché in conducente ai fini del decidere, osserva che la violazione ascritta si appalesa provata alla luce di quanto in merito comunicato dal competente Ufficio Tesseramento federale; Pertanto, non resta a questa Decidente che irrogare la sanzione in dispositivo meglio indicata; P.T.M. DELIBERA: di infliggere alla Società New Slim 2 l’ammenda di Euro 300; squalificare il calciatore Fanfara Vito (tesserato per la A.S.D. Monte Reale) a tutto il 28.2.2005; Si comunichi alle parti interessate, a cura del Comitato.
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