COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 2/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare C.S. PARTANNA (TP) – (per posizione irregolare calciatore – GARA POGGIOREALE/PARTANNA del 19.12.2004 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – C.P. TRAPANI) – Proc. n. 25/B
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 52 del 2/02/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
C.S. PARTANNA (TP) – (per posizione irregolare calciatore – GARA POGGIOREALE/PARTANNA del 19.12.2004 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – C.P. TRAPANI) – Proc. n. 25/B
La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Pace Vincenzo Maria nato il 2.07.1989 schierato dalla Società Poggioreale nella gara prima indicata.
La Commissione Disciplinare:
Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva:
il calciatore Pace Vincenzo Maria nato il 2.07.1989 non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, non risultando tesserato per la Società Poggioreale, a quella data;
P.Q.M.
DELIBERA:
di infliggere alla Società Poggioreale la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e l’ammenda di Euro 130,00;
di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Culmone Giuseppe la sanzione dell’inibizione fino al 6.03.2005 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n. 8 C.G.S..
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