COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 2/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico Società A.S. Arcobaleno (SR) e calciatore Cataudella Vincenzo (tesserato per l’A.S.Modica Airone) – per violazione art. 40, p. 4 N.O.I.F. – Proc. n° 23/B bis
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 52 del 2/02/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento a carico Società A.S. Arcobaleno (SR) e calciatore Cataudella Vincenzo (tesserato per l’A.S.Modica Airone) – per violazione art. 40, p. 4 N.O.I.F. – Proc. n° 23/B bis
Con nota del 17.1.2005 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito la Società in oggetto per avere tesserato il calciatore Cataudella Vincenzo, e questi, per avere sottoscritto il tesseramento, malgrado già tesserato per l’A.S. Modica Airone.
La Commissione Disciplinare, letti gli atti, contestati gli addebiti e fissata l’udienza di trattazione-decisione per il giorno 1.2.2005, disattesa la nota difensiva pervenuta perché in conducente ai fini del decidere, osserva che la violazione ascritta si appalesa provata alla luce di quanto in merito comunicato dal competente Ufficio Tesseramento federale;
Pertanto, non resta a questa Decidente che irrogare la sanzione in dispositivo meglio indicata;
P.T.M.
DELIBERA:
di infliggere alla Società A.S. Arcobaleno l’ammenda di Euro 300; squalificare il calciatore Cataudella Vincenzo (tesserato per la A.S. Modica Airone) a tutto il 28.2.2005;
Si comunichi alle parti interessate, a cura del Comitato.
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