COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 2/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento a carico A.S. Adrano, S.S. Guardia , Pol. Dil. S.Emidio, Albatros Lercara – per violazione art. 38 N.O.I.F.; Atletico Catania 3000, , Primavera Acatese – per violazione art. 40 Regolamento L.N.D. e art. 34 Punto C/B Settore Tecnico; U.S. Santangiolese per violazione art. 40, p.1. e 3 Regolamento L.N.D. – Proc. n° 135/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 2/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento a carico A.S. Adrano, S.S. Guardia , Pol. Dil. S.Emidio, Albatros Lercara – per violazione art. 38 N.O.I.F.; Atletico Catania 3000, , Primavera Acatese – per violazione art. 40 Regolamento L.N.D. e art. 34 Punto C/B Settore Tecnico; U.S. Santangiolese per violazione art. 40, p.1. e 3 Regolamento L.N.D. – Proc. n° 135/A Con singole note del 5.1.2005, il Comitato Regionale Sicilia ha deferito al giudizio di questa Commissione le Società in epigrafe, per non avere le stesse richiesto il tesseramento del tecnico abilitato alla conduzione della prima squadra, conduzione della loro prima squadra, configurando tale ipotesi la violazione delle norme di tesseramento del tecnico. La Commissione Disciplinare, letti gli atti e contestati ritualmente gli addebiti, fissata l’udienza di trattazione e decisione per il giorno 1.2.2005, celebratasi nella contumacia delle deferite, osserva che gli “equivoci interni” di carattere amministrativo addotti a sostegno della memoria difensiva dell’A.S. Adrano non possono trovare accoglimento giustificatorio alcuno; Per contro, la documentazione agli atti fornita dal Comitato deferente induce a ritenere provata la violazione ascritta alle singole deferite. Pertanto, questa Decidente, visti gli articoli in epigrafe e l’art. 1 C.G.S., non può che irrogare le sanzioni in dispositivo meglio indicate; P.T.M. DELIBERA: di infliggere alla Società Atletico Catania 3000 l’ammenda di Euro 1.500 (millecinquecento/00), e alle restanti Società deferite l’ammenda di Euro 1.000,00, con diffida a regolarizzare la propria posizione nel termine massimo di giorni quindici dalla pubblicazione del presente provvedimento; Si comunichi alle parti interessate.
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